Formula
matematica inapplicabile. Commissione di gara. Inammissibilità di correzioni
dell’offerta - E’ illegittimo il comportamento della Commissione di gara che,
in sede di valutazione delle offerte economiche composte da talune voci di
costo pari a zero, senza che la lex specialis nulla disponesse con riferimento
a tale eventualità, proceda all’esclusione delle offerte recanti voci di prezzo
pari a zero. In assenza di specifiche previsioni nel bando di gara, la stazione
appaltante non può assoggettare ad arrotondamenti il valore economico delle
offerte, né può sottoporre l'offerta ad operazioni manipolative e di
adattamento che non abbiano avuto esplicitazione nella lex specialis di gara,
risultando, altrimenti, violata la par condicio dei concorrenti e l'affidamento
da essi posto nelle regole di gara per modulare l'offerta economica (cfr. Consiglio
di Stato Sez. VI 2 marzo 2011 n. 1299).
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