In
una gara aggiudicata col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
D. Lgs. n.163/2006, il costo del personale, da sostenere in ragione della
tipologia dell’opera in appalto, deve essere stimato dal concorrente e non
determinato ex ante dalla stazione appaltante, (cfr. AVCP atto di segnalazione
n. 2 del 19.03.2014), essendo espressione della reale capacità organizzativa
d’impresa, e la valutazione del prezzo deve avvenire scorporando il costo del
personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente.
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