venerdì 17 ottobre 2014

AMPLIAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO E SCIA



Con la sentenza n. 5031/2014 depositata il 9 ottobre 2014, la sesta sezione del Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sul tema della SCIA per l'ampliamento con cambio di destinazione d'uso.
Nel caso esaminato, la società ricorrente presentò al comune resistente una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), inibita con l’ordinanza n. 69 del 2011 (non opposta), per l’ampliamento con cambio di destinazione d’uso di un manufatto da “Coltivazioni in serre fisse” ad “Abitativo”, in applicazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. 
In assenza di normativa regionale attuativa del decreto legge n. 70/2011, occorre applicare l’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 che consente deroga esclusivamente per edifici e impianti pubblici o d’interesse pubblico
Dopo la conversione del citato decreto in legge, la quale ha previsto talune norme transitorie, tale SCIA è stata rinnovata dalla citata società, ma nuovamente rigettata dall’amministrazione comunale per “la valutazione di inammissibilità dell’intervento proposto in quanto contrastante con le previsioni del RUE…”, alla luce delle istruzioni fornite dalla sopraggiunta delibera di Giunta regionale n. 1281/2011, secondo la quale, per essere già presenti nella legislazione emiliano-romagnola misure di incentivazione corrispondenti a quelle previste dalla suindicata disciplina statale, non trovassero applicazione in ambito regionale le disposizioni transitorie di cui all’art. 5, comma 11 e 14, del decreto-legge n. 70/2011.
Con la sentenza n. 518 del 24 luglio 2012, il Tar Emilia Romagna accoglieva il ricorso proposto dalla società interessata e annullava gli atti gravati, nel rilievo di una astratta applicabilità della normativa statale sopraggiunta e di una operatività delle previste norme suppletive in caso di inerzia del legislatore regionale.
L’amministrazione comunale ha ripreso il procedimento e, all’esito, ha disposto il ripristino delle opere trasformate da serre in appartamenti abusivi, come da ordinanza di demolizione n. 1 del 2013, impugnata dalla società immobiliare.
I giudici di prima istanza evidenziarono tra l'altro che “la realizzazione di unità abitative in luogo della serra assentita, andava in totale difformità dal titolo edilizio rilasciato e si poneva quale costruzione nuova in contrasto con le previsioni di PRG, dovendo avvenire l’auspicata sanzione pecuniaria alternativa ad iniziativa di parte”.
La società appellante ha criticato la sentenza di primo grado, denunciando la violazione dell’asserito pregresso giudicato; l’omessa rimozione della SCIA già perfezionatasi e definitivamente consolidatasi; la natura di ristrutturazione edilizia rivestita dall’intervento di trasformazione ritenuto abusivo e l’assentibilità in base al decreto-legge n. 70/2011; la genericità e l’indeterminatezza dell’ordine di demolizione; l’ingiusta condanna alle spese di lite.
Secondo il Consiglio di Stato, l'appello è infondato. “Come da esposizione in fatto, è appunto pacifico in atti che si discute di trasformazione abusiva di una preesistenza adibita a serre in unità abitative tramite SCIA, a parte la mancata impugnazione dell’inibizione comminata dal comune resistente sulla prima e le vicende processuali che ruotano intorno alla seconda. Né può essere richiesta, in virtù del principio di sinteticità, una motivazione che, in modo meccanico e pedissequo, assuma partitamente a riferimento ogni singolo profilo argomentativo delle parti”.
I giudici del Consiglio di Stato sottolineano che “il cambio d’uso non riguarda solo il manufatto, ma investe anche il mutamento della destinazione d’uso della zona di PRG, che comporta variante urbanistica; in quanto la ristrutturazione può attenere al manufatto esistente destinato a serra e, quindi, i lavori devono consistere in interventi compatibili e complementari, mentre essa è estranea alla realizzazione di unità residenziali, che costituiscono opere nuove; posto che, in assenza di normativa regionale attuativa del decreto legge n. 70 del 2011, occorre applicare l’art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che consente deroga esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o d’interesse pubblico”.
Il CdS ha dunque respinto l'appello e confermato la sentenza, “alla luce della totale difformità dei lavori eseguiti di trasformazione della serra in unità abitative, che di per sé identifica le opere di ripristino intimate dall’ordinanza di demolizione”.

Nessun commento: