mercoledì 22 ottobre 2014

BANDO DI GARA, CONTRATTO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE



La Corte di cassazione (sezione prima civile), con la sentenza n. 21592 depositata il 13 ottobre 2014, ha ribadito che l'art. 16, quarto comma, del regio decreto n. 2440 del 1923, nell'attribuire un'efficacia equivalente a quella del contratto al processo verbale di aggiudicazione definitiva formato a seguito di pubblico incanto o licitazione privata, non detta una norma imperativa.
Infatti, l'amministrazione può “rinviare ad un momento successivo l'instaurazione del vincolo negoziale, nell'ambito di una discrezionale valutazione del pubblico interesse, con la conseguenza che la stipulazione del contratto non assume necessariamente un valore meramente formale e riproduttivo di un programma giudiziale già vincolante per entrambe le parti, potendo costituire anche il risultato di un'attività integrativa, volta a precisare aspetti rilevanti del rapporto”. 
Tale integrazione “non può tradursi in una modificazione del contenuto essenziale del contratto, quale emerge dalle condizioni riportate nel bando di gara”, in quanto verrebbe alterato il risultato della procedura.
Nei rapporti tra l'amministrazione e l'aggiudicatario, quest'ultimo non può chiedere una modificazione delle condizioni previste dal bando, perché è vincolato dall'offerta formulata nell'ambito della gara. D'altro canto, è legittimo il rifiuto opposto dall'aggiudicatario all'iniziativa dell'amministrazione di introdurre nel contratto nuove condizioni che comportino una modificazione sostanziale del suo contenuto. Ma, qualora abbia accettato le predette modifiche, l'aggiudicatario non può poi pretendere, come accaduto nel caso di specie, di sottrarsi all'applicazione delle nuove condizioni invocando l'efficacia vincolante del verbale di aggiudicazione, in contrasto con il contenuto del contratto stipulato nel frattempo.
Con la sottoscrizione del contratto, si passa dalla fase amministrativa preordinata alla scelta del contraente, disciplinata dalle regole dell'evidenza pubblica, alla fase privatistica attinente all'esecuzione dell'appalto, sottoposta alle norme di diritto comune. In base a queste norme, il rapporto tra l'appaltatore e l'amministrazione committente resta assoggettato esclusivamente alle condizioni che risultano dal contratto sottoscritto dalle parti, e non è attribuibile alcuna rilevanza al bando di gara, il cui contenuto va ritenuto superato definitivamente per effetto dell'esaurimento della sua funzione.
Quindi, conclude la Cassazione, è al contratto e ai documenti ad esso allegati che si deve fare riferimento per individuare gli obblighi dell'appaltatore. L'inadempimento di tali obblighi legittima, ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248/1865, all. F, la rescissione del contratto da parte dell'amministrazione.

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