Con
la sentenza n. 42550 depositata il 13 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha
precisato che la concessione in sanatoria – disciplinata all'articolo 45 del
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) - non estingue le violazioni della
normativa antisismica, ma solamente il reato di abuso edilizio. Infatti,
il rilascio, da parte dell'amministrazione, della concessione in sanatoria al
responsabile dell’abuso edilizio, comporta l’estinzione solo dei reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. Non riguarda
invece le contravvenzioni relative alle costruzioni antisismiche - di cui agli
articoli 94 e 95 del T.U. Edilizia – che rivestono una differente oggettività
giuridica rispetto alla semplice tutela urbanistica del territorio assicurata
dalle disposizioni che sanzionano l'assenza del permesso di costruzione.
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