Consiglio di Stato Sentenza
n. 4929 del 02/10/2014.
La verifica sui cinque
anni di abilitazione del giovane professionista che partecipa ad una gara di
appalto va calcolata a partire dalla data di pubblicazione del bando e non
dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.
Si
legge nella sentenza:
«l’art. 90, comma 7,
d.lgs. n. 163/2006, dispone che il regolamento preveda modalità per promuovere
anche la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relative
ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee.
L’art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207/2010, in relazione alla disciplina dettata
per i contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria nei settori ordinari prevede che i raggruppamenti temporanei
siano composti anche da un progettista, abilitato all’esercizio della
professione da meno di cinque anni.
Né la prima, né la seconda
delle disposizioni citate indicano il dies ad quem per computare il termine dei
cinque anni. Al riguardo, può quindi valorizzarsi quanto disposto dall’allegato
L al d.P.R. n. 207/2010: “Il punteggio è incrementato del cinque per cento
qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno un professionista
che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo 264, abbia
ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque
anni …”. La norma da ultimo citata indica quale dies ad quem non quello
del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ma quello della
data di pubblicazione del bando, secondo una logica che ampliando il bacino di
soggetti che ne possono fruire appare in linea con il principio del favor
partecipationis e che di fatto incrementa le possibilità di partecipazione a
favore dei giovani professionisti rispetto ad un lasso temporale di cinque
anni, che appare abbastanza ristretto».
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