L'Anci
ha predisposto una scheda di sintesi (vedi link sotto) di ciò che potranno fare
i Comuni – differenziati in base alle dimensioni demografiche – per le
acquisizioni di beni e servizi dal 1 gennaio 2015 e per la realizzazione di
lavori dal 1 luglio 2015, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 33 comma
3bis del D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i.
Il
comma 3bis dell'art. 33 stabilisce che “I Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni
dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province,
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della
legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire
beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (Cig) ai comuni non capoluogo di provincia che
procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli
adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di
fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a
quello di istituzione”.
L’Anci
ha inoltre predisposto due note di lettura di due Dpcm riguardanti: la
definizione dei criteri per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori che
svolgono attività di centrali di committenza e l’istituzione di un tavolo tecnico dei soggetti aggregatori
che svolgono attività di centrali di committenza.
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