mercoledì 22 ottobre 2014

CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA



L'Anci ha predisposto una scheda di sintesi (vedi link sotto) di ciò che potranno fare i Comuni – differenziati in base alle dimensioni demografiche – per le acquisizioni di beni e servizi dal 1 gennaio 2015 e per la realizzazione di lavori dal 1 luglio 2015, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i.
Il comma 3bis dell'art. 33 stabilisce che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (Cig) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.  
L’Anci ha inoltre predisposto due note di lettura di due Dpcm riguardanti: la definizione dei criteri per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza e l’istituzione di un tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza.

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