Comunicato
del Presidente ANAC del 8 gennaio 2016
Parziale
rettifica del Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 501 della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
Ad
integrazione e parziale rettifica di quanto previsto nel precedente Comunicato
del Presidente del 10 novembre 2015 si comunica che, a seguito dell’entrata in
vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed,
in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall’art 1
comma 501, è stata estesa anche ai
Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere
ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro. La disposizione
in questione ha, infatti, previsto che “all’articolo 23-ter, comma 3, del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge
11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: …b) le parole
“con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse”.
Pertanto, il punto 2 del 4° capoverso del richiamato Comunicato si intende soppresso e l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Pertanto, il punto 2 del 4° capoverso del richiamato Comunicato si intende soppresso e l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016.
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