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sulla G.U. n. 187 del 30 dicembre 2015, il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210: Milleproroghe per
il 2016 che comporta:
Art.
7. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
2.
All'articolo
253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre
2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016";
b)
al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio 2016".
3. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".
3. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".
4.
Il termine di cui all'articolo
357, comma 27, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'articolo
8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31
luglio 2016.
Art.
253, comma 9-bis. In relazione all'articolo
40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015 31 luglio 2016,
per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori
svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio
annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei
lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un
singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31
dicembre 2015 31 luglio 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
alle imprese di cui all'articolo
40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo,
nonché agli operatori economici di cui all’articolo
47, con le modalità ivi previste.
(comma introdotto
dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008, poi modificato
dall'art. 4, comma 2, lettera ll), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 26,
comma 2, legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 7, comma 2, decreto-legge n.
210 del 2015)
Art.
253, comma 15-bis. In relazione alle procedure di
affidamento di cui articolo
91, fino 31 dicembre 2015 31 luglio 2016, per la dimostrazione dei requisiti
di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di
attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio
precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di
pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche
agli operatori economici di cui all’articolo
47, con le modalità ivi previste.
(comma introdotto
dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008, poi modificato
dall'art. 4, comma 2, lettera ll), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 26,
comma 2, legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 7, comma 2, decreto-legge n.
210 del 2015)
Art.189, comma 5. Per le
iscrizioni richieste o rinnovate fino 31 dicembre 2015 31 luglio 2016, il
possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al
comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del
regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere
generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno
quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove
categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
(comma così modificato
dall'art.
4, comma 5, legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 8,
comma 8, legge n. 11 del 2015; il termine è stato così prorogato dall'art.
7, comma 3, decreto-legge n. 210 del 2015)
Art.189, comma 27. In
relazione all’articolo
100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2015 31 luglio 2016, i
soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono
documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni
possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo
98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo
189, comma 5, del codice.
(il termine è stato così
modificato dall'art. 4,
comma 6, legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 8,
comma 9, legge n. 11 del 2015; il termine è stato così prorogato dall'art.
7, comma 4, decreto-legge n. 210 del 2015)
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