lunedì 18 gennaio 2016

REQUISITI IMPRESE E PROGETTISTI



Pubblicato sulla G.U. n. 187 del 30 dicembre 2015, il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210: Milleproroghe per il 2016 che comporta:

Art. 7. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016";
b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016". 
3. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".

Art. 253, comma 9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2015 31 luglio 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008, poi modificato dall'art. 4, comma 2, lettera ll), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 26, comma 2, legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 7, comma 2, decreto-legge n. 210 del 2015)

Art. 253, comma 15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino 31 dicembre 2015 31 luglio 2016, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008, poi modificato dall'art. 4, comma 2, lettera ll), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 26, comma 2, legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 7, comma 2, decreto-legge n. 210 del 2015)



Art.189, comma 5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino 31 dicembre 2015 31 luglio 2016, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 5, legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 8, comma 8, legge n. 11 del 2015; il termine è stato così prorogato dall'art. 7, comma 3, decreto-legge n. 210 del 2015)

Art.189, comma 27. In relazione all’articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2015 31 luglio 2016, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice.
(il termine è stato così modificato dall'art. 4, comma 6, legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 8, comma 9, legge n. 11 del 2015; il termine è stato così prorogato dall'art. 7, comma 4, decreto-legge n. 210 del 2015)

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