martedì 19 gennaio 2016

RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO



Con la sentenza n. 16/2016 depositata il 5 gennaio, la quarta sezione penale della Cassazione fornisce alcuni chiarimenti in merito alla posizione di garanzia gravante sul committente in materia di sicurezza sul lavoro.
La suprema Corte ricorda che a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 494/1996, nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente ha cominciato ad essere derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti.
Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, "non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori".
Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo".
DOVERI DI PREVENZIONE TANTO SUL COMMITTENTE TANTO SUL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. Ciò posto - e rimarcata infine la non coincidenza degli statuti rispettivamente del committente e del datore di lavoro-committente, fermo restando che le due figure possono in concreto cumularsi – la Cassazione penale sottolinea che la nomina di un coordinatore per l'esecuzione alloca doveri prevenzionistici tanto sulla figura del committente che su quella del coordinatore per la esecuzione.
La suprema Corte richiama la previsione dell'art. 6 d.lgs. n. 494/1996 (norma vigente al tempo del fatto), oggi riproposta dall'articolo 93, co. 2 d.lgs. n. 81/2008, secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi posti in capo al coordinatore per l'esecuzione. Alla lettera a) dell'art. 93, in particolare, si legge che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera verifica l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento. Tanto implica che il committente è tenuto a svolgere un'attività di vigilanza sull'adempimento da parte del coordinatore della verifica che l'impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.
NESSUNA DELEGA DAL COMMITTENTE AL COORDINATORE. Ciò – conclude la Cassazione - rende palese l'infondatezza del rilievo difensivo per il quale la "delega di funzioni" rilasciata dal committente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori esonera il primo dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti ai quali il secondo è tenuto. Quello di vigilare sull'operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l'esecuzione. Non vi è luogo quindi ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l'area di rischio governata dal committente è per l'appunto definita in passato dall'art. 6 citato ed oggi dall'articolo 93, co. 2, d.lgs. n. 81/2008.

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