Con la sentenza n. 16/2016
depositata il 5 gennaio, la quarta sezione penale della Cassazione fornisce
alcuni chiarimenti in merito alla posizione di garanzia gravante sul
committente in materia di sicurezza sul lavoro.
La
suprema Corte ricorda che a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n.
494/1996, nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente
ha cominciato ad essere derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici,
quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione
nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che
resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli
obblighi prevenzionali su di lui gravanti.
Ribadito
il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un
contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di
lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni
antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che
tale principio non conosca un'applicazione automatica, "non potendo esigersi
dal committente un controllo pressante, continuo e capillare
sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori".
Ne
consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del
committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza
della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità
organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo
alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso
committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua
ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di
prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte
del committente di situazioni di pericolo".
DOVERI
DI PREVENZIONE TANTO SUL COMMITTENTE TANTO SUL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE.
Ciò posto - e rimarcata infine la non coincidenza degli statuti rispettivamente
del committente e del datore di lavoro-committente, fermo restando che le due
figure possono in concreto cumularsi – la Cassazione penale sottolinea che la
nomina di un coordinatore per l'esecuzione alloca doveri prevenzionistici tanto
sulla figura del committente che su quella del coordinatore per la esecuzione.
La
suprema Corte richiama la previsione dell'art. 6 d.lgs. n. 494/1996 (norma
vigente al tempo del fatto), oggi riproposta dall'articolo 93, co. 2 d.lgs. n.
81/2008, secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione
e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle
responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi posti in
capo al coordinatore per l'esecuzione. Alla lettera a) dell'art. 93, in
particolare, si legge che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori durante
la realizzazione dell'opera verifica l'applicazione da parte dell'impresa
esecutrice o dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti
contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento. Tanto implica che il
committente è tenuto a svolgere un'attività di vigilanza sull'adempimento da
parte del coordinatore della verifica che l'impresa esecutrice abbia osservato
le disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento.
NESSUNA
DELEGA DAL COMMITTENTE AL COORDINATORE. Ciò – conclude la Cassazione - rende
palese l'infondatezza del rilievo difensivo per il quale la "delega di
funzioni" rilasciata dal committente al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori esonera il primo dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti ai quali il
secondo è tenuto. Quello di vigilare sull'operato delle ditte esecutrici non è
obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, essendo
previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per
l'esecuzione. Non vi è luogo quindi ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e
l'area di rischio governata dal committente è per l'appunto definita in passato
dall'art. 6 citato ed oggi dall'articolo 93, co. 2, d.lgs. n. 81/2008.
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