Pubblicato
sulla G.U. n. 187 del 30 dicembre 2015, il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210: Milleproroghe per
il 2016 che comporta:
1.
All'articolo
8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31
dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".
Art.8 c.3-bis. Con
esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati
dal codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di
gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2015 31 luglio 2016, l’anticipazione di cui all’articolo
26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell’importo contrattuale.
(termine così modificato
dall'art. 7, comma 1, decreto-legge n. 210 del 2015)
Nessun commento:
Posta un commento