Con
la sentenza n. 5630/2015 depositata il 10 dicembre, la sesta sezione del
Consiglio di Stato ricorda che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza amministrativa, nelle gare d’appalto il prezzo base d’asta e,
correlativamente, il prezzo oggetto dell’offerta, devono sempre considerarsi al
netto dell’Iva, al fine di garantire la parità di trattamento tra i
concorrenti, la libera concorrenza e la trasparenza dell’azione amministrativa,
da ritenersi prevalenti sull’interesse della stazione appaltante a sopportare
costi inferiori. Diversamente, infatti, sarebbero svantaggiate le imprese
commerciali rispetto agli enti senza fini di lucro, già destinatari di un
regime fiscale e contributivo agevolato estraneo alla disciplina delle offerte
nelle gare pubbliche di appalto.
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