Pubblicato sulla G.U. n.
187 del 30 dicembre 2015, il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210: Milleproroghe per
il 2016 che comporta:
Art. 7. Proroga di termini
in materia di infrastrutture e trasporti
7. All'articolo
26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "dal 1°
gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: " dal 1° gennaio
2017".
Art. 26.
(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)
1. Al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo
66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. Gli avvisi e i
bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni
lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata
entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della
documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e
zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX
A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri
finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e
delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.";
b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:
b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:
"5. I bandi relativi
a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed
entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con
l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si
eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli
effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione
nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a
quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni
ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente
decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non
può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e
delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.".
1-bis. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016
dal 1° gennaio
2017.
(comma così modificato
dall'art. 7, comma 7, decreto-legge n. 210 del 2015)
Nessun commento:
Posta un commento