Pubblicato sulla G.U. n.
187 del 30 dicembre 2015, il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210: Milleproroghe per
il 2016 che comporta:
Art. 8. Proroga di termini
in materia di competenza del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare
1. All'articolo
11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis, le
parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"Fino al 31 dicembre 2016";
b) al comma 9-bis, le
parole: " stabilito al 31 dicembre 2015" e le parole: "sino al
31 dicembre 2015" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"stabilito al 31 dicembre 2016" e "sino al 31 dicembre 2016".
Art. 11.
Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia
3-bis. Fino al 31
dicembre 2015 31 dicembre 2016 al
fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e
scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché
l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative,
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel
testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni
relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si
applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo
260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015. Con il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche
al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente
articolo.
(comma modificato
dall'art. 10, comma 3-bis, legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 9, comma 3,
legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 8, comma 1, lettera a), decreto-legge n.
210 del 2015)
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