Consiglio
di Stato, sezione quinta, sentenza n. 5655/2015.
In caso di aggiudicazione
della gara d'appalto con il criterio selettivo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, è consentito alle imprese - anche quando il progetto posto a base
di gara sia definitivo - di “proporre quelle variazioni migliorative rese
possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche”. Ciò a condizione
che “non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla
lex specialis onde non ledere la par condicio”.
VARIANTI
PROGETTUALI IN SEDE DI OFFERTA. “La previsione esplicita della possibilità di
presentare varianti progettuali in sede di offerta (a fortiori per il tipo di
gara in contestazione, un appalto di lavori basato sulla sola progettazione
definitiva), è stata oggi generalizzata dall’art. 76 del codice dei contratti
pubblici (per qualsivoglia appalto); l’amministrazione deve indicare, in sede
di redazione della lex specialis, se le varianti sono ammesse e, in caso
affermativo, identificare i loro requisiti minimi”.
“La
ratio della scelta normativa – nazionale e comunitaria - si fonda sulla
circostanza che, allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato
sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione
appaltante ha maggiore discrezionalità e soprattutto sceglie il contraente
valutando non solo criteri matematici ma la complessità dell’offerta proposta
alla luce della vantaggiosità della stessa in funzione dell’interesse proprio;
nel corso del procedimento di gara, quindi, potrebbero rendersi necessari degli
aggiustamenti rispetto al progetto base elaborato dall’amministrazione, favorevolmente
apprezzabili perché ritenuti utili dalla medesima stazione appaltante; nel
caso, invece, di offerta selezionata col criterio del prezzo più basso, poiché
tutte le condizioni tecniche sono predeterminate al momento dell’offerta e non
vi è alcuna ragione per modificare l’assetto contrattuale, non è mai ammessa la
possibilità di presentare varianti”.
I
CRITERI GUIDA. La giurisprudenza, ricorda il Consiglio di Stato, “ha elaborato
alcuni criteri guida relativi alle varianti in sede di offerta:
I)
si ammettono varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera
o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto
del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto
dalla p.a.;
II)
risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al
progetto base, che l’offerente dia contezza delle ragioni che giustificano
l’adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali,
che si dia la prova che la variante garantisca l’efficienza del progetto e le
esigenze della p.a. sottese alla prescrizione variata;
III)
viene lasciato un ampio margine di discrezionalità alla commissione
giudicatrice, trattandosi dell’ambito di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
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