Legge
6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)
Art.
1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione)
……………………….
52.
Per le attività
imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione
antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente
acquisita dai soggetti di cui all'articolo
83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco
è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è
disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la
propria sede.
Si
applica l'articolo
92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La
prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei
tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la
cancellazione dell'impresa dall'elenco.
(comma introdotto dall'art. 29, comma 1, legge
n. 114 del 2014)
52-bis.
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e
dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività
diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
(comma introdotto dall'art. 29, comma 1, legge n. 114 del 2014)
(comma introdotto dall'art. 29, comma 1, legge n. 114 del 2014)
53.
Sono definite come maggiormente esposte
a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a)
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b)
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c)
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d)
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e)
noli a freddo di macchinari;
f)
fornitura di ferro lavorato;
g)
noli a caldo;
h)
autotrasporti per conto di terzi;
i)
guardianìa dei cantieri.
54.
L’indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il
31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell’interno,
adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si
pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.
55.
L’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura
competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi
sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali
quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo
quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.
56.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell’interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al comma 52,
nonché per l’attività di verifica.
57.
Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
58.
All’articolo
135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i
delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché».
Il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2013, definisce le “Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli
elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della
legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Il
decreto, entrato in vigore dopo 30 giorni dalla data della sua pubblicazione
sulla Gazzetta, istituisce presso tutte le Prefetture le cosiddette “white
list”, cioè gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
Gli
elenchi sono unici e articolati in sezioni corrispondenti alle attività
indicate dall'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 Anticorruzione e in
quelle ulteriori eventualmente individuate con le modalità di cui al comma 54
dell'art. 1 della legge n. 190/2012.
Le
imprese inserite nell'elenco non dovranno presentare l'informazione antimafia
per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.
L'iscrizione
a questi elenchi ha una durata di 12 mesi, è volontaria ed è soggetta alle
seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;
- assenza di eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi
dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.
Per
iscriversi alla “white list” il legale rappresentante può presentare, anche per
via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il
settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.
Le prefetture devono pubblicare le “white list” sul proprio sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente”.
Le prefetture devono pubblicare le “white list” sul proprio sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente”.
Il
decreto fissa un termine di 90 giorni alle prefetture per effettuare i
controlli e dare il via libera all'iscrizione negli elenchi.
LEGGE
11 agosto 2014, n. 114
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014)
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (G.U. n. 190 del 18 agosto 2014)
CAPO
I - MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO
Art.
29. (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa)
1.
All'articolo
1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 è sostituito dai
seguenti:
"52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.".
"52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.".
2.
In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo
83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le
attività indicate all'articolo
1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono
all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo
accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione
nell'elenco di cui al comma 1.
In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.
In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.
1 commento:
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