Parere
di Precontenzioso n. 59 del 19/03/2014 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 46, 73
Il
c.d. “dovere di soccorso istruttorio di cui all’art. 46, comma 1, D. Lgs. n.
163 del 2006, autorizza a completare o chiarire dichiarazioni o documenti già
presentati, ma non vale ad introdurre documenti nuovi, né
tantomeno può rimediare alla violazione di adempimenti procedimentali o
all’omessa allegazione dei documenti richiesti a pena di esclusione (cfr.
ex multis Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2013, n. 974; sez. V, 5 dicembre
2012, n. 6248; sez. V, 25 giugno 2007, n. 3645; sez. VI, 23 marzo 2007, n.
1423; sez. V, 20 maggio 2002, n. 2717).
Parere
dell’AVCP di Precontenzioso n. 93 del 19/05/2011 - rif. d.lgs 163/06
Articoli 73
L’art. 46, d.lgs. 12
aprile 2006 n. 163 (in base al quale, nei limiti previsti dagli articoli da 38
a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati) deve essere inteso nel senso che
l'Amministrazione ha il potere-dovere di disporre la regolarizzazione quando
gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che possano costituire
un indizio e rendano ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di
partecipazione.
Di
guisa che l'Amministrazione non può pronunciare l'esclusione dalla procedura,
ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare o chiarire il contenuto
di un documento già presente, costituendo siffatta attività acquisitiva un
ordinario “modus procedendi”, ispirato all'esigenza di far prevalere la
sostanza sulla forma (cfr. in tal senso ex multis T.A.R. Sardegna Cagliari,
sez. I, 9/10/2009, n.1537; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 30/3/2009, n.837;
T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 23/6/2008, n.1253; T.A.R. Lazio Roma, sez.
III, 5/6/2008, n.5491; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 26/3/2007, n.2586; T.A.R.
Lazio Roma, sez. I 19/11/2004 n.13555; T.A.R. Lombardia Brescia 23 agosto 2001
n.725; T.A.R. Bari, Sez. II, 10 maggio 1996 n.253).
Invero,
le disposizioni dettate dall'art.46 D.Lgs. n.163/2006, nella parte in cui
prevedono che le amministrazioni invitano, se necessario, le ditte partecipanti
a gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici a fornire chiarimenti e ad
integrare la carente documentazione presentata, sono da intendersi non come una
mera facoltà o un potere eventuale, ma piuttosto come la codificazione di un
ordinario modo di procedere, volto a far valere, entro certi limiti e nel
rispetto della “par condicio” dei concorrenti, la sostanza sulla forma,
orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di
partecipazione e della capacità tecnica ed economica, coerentemente con la
disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 6 l. n. 241/1990, sempre
che, naturalmente, la procedura di regolarizzazione e di ulteriore
chiarificazione non debba cedere di fronte al limite della garanzia della “par
condicio” dei partecipanti.
Non
va, inoltre, sottaciuta - sotto il profilo sostanziale - la circostanza che la
stessa stazione appaltante ha comunicato all’impresa la propria intenzione di
non segnalare la disposta esclusione all’Autorità “in quanto la stessa è
riconducibile ad un errore materiale”. Tale circostanza va coniugata con la possibilità - generalmente riconosciuta
nell'ambito degli appalti pubblici, seppur nei limiti sopra indicati - di
integrazione della documentazione, senza che tale possibilità possa configurare
una violazione della par condicio dei concorrenti, rispetto ai quali, al
contrario, assume rilievo l'effettività del possesso del requisito (Cons.
Stato, Sez. VI, 18 maggio 2001 n.2781).
In
proposito, deve sottolinearsi che nelle gare per l'aggiudicazione di contratti
della Pubblica Amministrazione, il solo limite del potere
discrezionale di interlocuzione è costituito dal rispetto della par condicio
dei concorrenti, nel senso che la richiesta di integrazione e di chiarimenti
non deve tradursi in un'indebita sostituzione della stazione appaltante alla
diligenza ordinamentale, esigibile da parte di tutti i concorrenti alla
procedura selettiva e ravvisabile nella completezza della documentazione
presentata a corredo dell'offerta e specificamente richiesta a pena di
esclusione dal bando di gara.
Invero, il potere di richiedere chiarimenti alla ditta partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica Amministrazione previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n.163/2006 deve trovare applicazione nelle ipotesi in cui sussistano dubbi circa la sussistenza di requisiti richiesti dal bando e in ordine ai quali vi sia, tuttavia, un principio di prova circa il loro possesso da parte della ditta medesima, non essendovi, per contro, alcuno spazio per l'esercizio del potere di integrazione nel caso in cui la documentazione o la dichiarazione siano del tutto mancanti o assolutamente inidonee, oppure non sia possibile per l'Amministrazione evincere alcuna certezza, dovendo in tale ipotesi necessariamente comminarsi l'esclusione.
Invero, il potere di richiedere chiarimenti alla ditta partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica Amministrazione previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n.163/2006 deve trovare applicazione nelle ipotesi in cui sussistano dubbi circa la sussistenza di requisiti richiesti dal bando e in ordine ai quali vi sia, tuttavia, un principio di prova circa il loro possesso da parte della ditta medesima, non essendovi, per contro, alcuno spazio per l'esercizio del potere di integrazione nel caso in cui la documentazione o la dichiarazione siano del tutto mancanti o assolutamente inidonee, oppure non sia possibile per l'Amministrazione evincere alcuna certezza, dovendo in tale ipotesi necessariamente comminarsi l'esclusione.
Parere
di Precontenzioso n. 129 del 07/07/2011 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 73
La
giurisprudenza è costante nel ritenere autonome la fase di prequalifica e la
successiva fase di presentazione delle offerte, con la conseguenza che la
stazione appaltante non perde in quest’ultima fase il potere di verifica dei
requisiti, tanto più se la verifica rimanda a dati in possesso di un organo
neutrale come l’Osservatorio.
Peraltro,
anche in virtù dell’espresso richiamo operato dall’art.2, comma 3, del D.Lgs.
n.163/2006 alle disposizioni della legge n. 241/1990 – e naturaliter ai
principi di cui le stesse sono espressione e partitamente a quelli di “non
aggravio del procedimento” ex art. 1, comma 2; di "rettifica di dichiarazioni o
istanze erronee o incomplete” ex art.6, comma 1, lett. b); di “acquisizione
d’ufficio dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da
altre pubbliche amministrazioni” – risulta non conforme ai principi ed alla
normativa di settore l’esclusione per inesatto adempimento dell’onere di
produrre una dichiarazione conforme allo stereotipo del disciplinare di gara.
Il potere discrezionale, di cui all’art. 46 del D.Lgs. n.163/2006, di invitare le imprese a “completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati” deve essere esercitato secondo i principi generali della buona fede e della ragionevolezza e in base all’esigenza specifica delle gare pubbliche della massima partecipazione, evitando che la detta esigenza possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale, senza che, in assenza di regole tassative e di preclusioni imposte, l’esercizio di tale facoltà possa configurare una violazione della par condicio dei concorrenti, rispetto ai quali, al contrario, assume rilievo l’effettività del possesso del requisito.
Il potere discrezionale, di cui all’art. 46 del D.Lgs. n.163/2006, di invitare le imprese a “completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati” deve essere esercitato secondo i principi generali della buona fede e della ragionevolezza e in base all’esigenza specifica delle gare pubbliche della massima partecipazione, evitando che la detta esigenza possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale, senza che, in assenza di regole tassative e di preclusioni imposte, l’esercizio di tale facoltà possa configurare una violazione della par condicio dei concorrenti, rispetto ai quali, al contrario, assume rilievo l’effettività del possesso del requisito.
Parere
di Precontenzioso n. 96 del 19/05/2011 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 73
Se
è vero che ai sensi dell’art. 46 e in considerazione dei principi di
proporzionalità, di massima partecipazione alla gara e di previa audizione dei
privati l'Amministrazione ha il “potere-dovere” di disporre la regolarizzazione
degli atti quando questi, tempestivamente depositati, rendano ragionevole
ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione, è pur vero che lo stesso
art. 46 prevede che le stazioni appaltanti invitano i concorrenti a completare
o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati, nei limiti degli articoli da 38 a 45. Ciò significa
che la mancanza, come nel caso di specie, di dichiarazioni richieste a pena di
esclusione e ricollegabili a specifiche cause di esclusione di cui all’art. 38
del Codice, non consentiva all’amministrazione l’esercizio di quel potere
discrezionale di interlocuzione che trova, tra l’altro, il suo limite, nel
rispetto della par condicio dei concorrenti.
Parere
di Precontenzioso n. 78 del 05/05/2011 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 2, 73
In
attuazione dei principi (comunitari e nazionali) di proporzionalità, di massima
partecipazione alla gara e di previa audizione dei privati, l'art. 46 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (in base al quale, nei limiti previsti dagli
articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati) deve essere inteso nel senso
che l’Amministrazione ha il “potere-dovere” di disporre la regolarizzazione
quando gli atti, tempestivamente depositati, rendano ragionevole ritenere
sussistenti i requisiti di partecipazione. Di guisa che l’Amministrazione non
può, in tal caso, pronunciare tout-court l’esclusione dalla procedura, ma è
tenuta a richiedere al partecipante di integrare il contenuto di un documento
già presente, costituendo siffatta attività acquisitiva un ordinario “modus
procedendi”, ispirato all’esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma.
Nelle gare per l’aggiudicazione di contratti della Pubblica Amministrazione, il
solo limite del potere discrezionale di interlocuzione è costituito dal
rispetto della par condicio dei concorrenti, nel senso che la richiesta di
integrazione non deve tradursi in un’indebita sostituzione della Stazione
appaltante alla diligenza ordinamentale, esigibile da parte di tutti i
concorrenti alla procedura selettiva e ravvisabile nella completezza della
documentazione presentata a corredo dell'offerta e specificamente richiesta a
pena di esclusione dal bando di gara. Non vi è spazio alcuno per
l’esercizio del potere di integrazione nel solo caso in cui la documentazione o
la dichiarazione siano del tutto mancanti, dovendo, in tale ipotesi,
necessariamente comminarsi l'esclusione.
Parere
di Precontenzioso n. 71 del 21/04/2011 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 38, 73
L’integrazione
della documentazione carente ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti
pubblici costituisce una facoltà dell’amministrazione esercitabile nel rispetto
della parità di trattamento (Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2254), al
fine di favorire la più ampia partecipazione alla gara (pareri di questa
Autorità n. 89 del 10 settembre 2009; n. 3 del 15 gennaio 2009) e presuppone il completamento ed il chiarimento “in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati” e non già la produzione
ex novo di documentazione richiesta dal bando e non prodotta, pena la violazione
della par condicio tra i partecipanti alla gara (come si evince
dalla stessa decisione del Consiglio di Stato n. 7758/2004 invocata dalla
concorrente esclusa).
Parere
di Precontenzioso n. 175 del 20/10/2010 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 64, 73
Qualora
il bando commini espressamente l’esclusione dalla gara in conseguenza di
determinate prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed
incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa
all’interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, la sua
incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della
sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa
Amministrazione si è autovincolata al momento del bando (cfr., ex multis,
pareri n. 215 del 17 settembre 2008 e n. 262 del 17 dicembre 2008). Ciò va
ribadito in specie laddove la clausola sia chiaramente evidenziata nell’ambito
della lex specialis, nonché formulata in termini letterali che non presentano
profili di dubbio interpretativo.
In merito al "Soccorso istruttorio" si veda la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 9/2014.
In merito al "Soccorso istruttorio" si veda la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 9/2014.
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