Art. 24-ter. (Regole
tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana)
1.
Le regole tecniche previste per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana,
come definita dall’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive
modificazioni, sono adottate con le modalità previste dall’articolo 71 del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo
modificato dal presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi
ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le regole tecniche per l’attuazione del
codice dell’amministrazione digitale possono essere dettate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto
dei Ministri interessati.
2.
Al comma 1 dell’articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il
Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni
dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel
periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole".
Art. 24-quater. (Servizi
in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni)
1.
A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche
amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall’articolo
63 e dall’articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione
prevista dall’articolo
19, comma 5, lettera b), del presente decreto.
2.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, comunicano all’Agenzia per l’Italia digitale,
esclusivamente per via telematica, l’elenco delle basi di dati in loro gestione
e degli applicativi che le utilizzano.
Art. 24-quinquies.
(Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni)
1.
Il comma 2
dell’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2.
Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a
disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle
altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo
72, comma 1, lettera e). L’Agenzia per l’Italia digitale, sentiti il Garante
per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla
comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di
comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono
conformarsi".
2.
Il comma 3
dell’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3.
L’Agenzia per l’Italia digitale provvede al monitoraggio dell’attuazione del
presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato".
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