Art. 37.
(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)
1.
Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione
all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
previsti dall’articolo
7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di cui all’articolo
132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento
dell’importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto
esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del
procedimento, all’ANAC entro trenta giorni dall’approvazione da parte della
stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di
competenza.
2.
Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in
corso d’opera di cui all’articolo
132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono comunicate all’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali,
entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’ANAC. In caso di
inadempimento si applicano le sanzioni previste dall’articolo
6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
Vedi:
Nessun commento:
Posta un commento