Art.
23. (Interventi urgenti in materia di riforma delle
province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di
istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di
funzioni fondamentali dei comuni)
1.
All'articolo
1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a)
al comma 14:
1)
le parole da: ", comunque" fino a: "‘testo
unico’," sono soppresse;
2)
al quarto periodo, dopo le parole: "Restano a carico della
provincia" sono inserite le seguenti: ", anche nel caso di
cui al comma 82 del presente articolo," e le parole: "di cui
agli articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato ‘testo
unico’";
a)
al comma 15, al primo periodo, le parole: "30 settembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "12 ottobre 2014" e al
comma 15, all'ultimo periodo le parole "il
consiglio metropolitano" sono sostituite con
le seguenti: "la conferenza metropolitana";
a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: "di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico";
a-ter) al comma 26, dopo le parole: "non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere" sono inserite le seguenti: "e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere";
b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:
1)
nel primo periodo, dopo le parole: "Provincia di Milano" sono
inserite le seguenti: "e le partecipazioni azionarie detenute dalla
Provincia di Monza e Brianza".
2)
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Entro il 30 giugno
2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento
delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia,
a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.";
3)
l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Alla data del 31
dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di
Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana
e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della
Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di
Monza e di Brianza";
c)
dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:
"49-bis.
Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa
controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla
Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando
l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più
esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito
Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle
partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle
partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città
metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono
posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città
metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro
nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto
dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza
e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni
al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla
nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro
da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del
trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana
e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla
stessa
controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla
provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società
decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini
previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi
sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo
restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha
effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società
partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono
contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in
favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo
periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei
modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha
effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi".
c-bis) dopo il comma 61 è inserito il seguente: "61-bis. All’articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: ‘legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,’ sono inserite le seguenti: ‘nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,’";
c-ter) al comma 74, primo periodo, le parole: "ai singoli candidati all’interno delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "a liste di candidati concorrenti";
c-quater) al comma 76, le parole: "un solo voto per uno dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "un voto" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34";
c-quinquies) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. L’ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38";
d) al comma 79, le parole "l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta" sono sostituite dalle seguenti "l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge" e alla lettera a) le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "12 ottobre 2014";
e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
f) il comma 82, è sostituito con il seguente: "82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariati, il commissario a partire dal r luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78". Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole ", secondo le modalità previste dal comma 82";
f-bis) al comma 84 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico";
f-ter) dopo il comma 118 è inserito il seguente:
"118-bis.
L’articolo
20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
‘Art.
20. – (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione
dell’esercizio delle funzioni comunali)'. ... (omissis)
f-quater) dopo il comma 130 è inserito il seguente: "130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni";
g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo "Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito".
1-bis.
All’allegato A annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alla lettera e), le
parole: ", con approssimazione alla terza cifra decimale," sono
soppresse e dopo le parole: "medesima fascia demografica," sono
inserite le seguenti: "approssimato alla terza cifra decimale e".
1-ter.
In considerazione dell’anticipato scioglimento del consiglio comunale di
Venezia, disposto ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3),
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
procedure per l’entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono
ridefinite nel modo seguente:
a)
le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di
sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di
Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;
b)
la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli
effetti successori di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data
il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e
si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città
metropolitana nei successivi centoventi giorni;
c)
nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla
lettera b), si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di
cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
1-quater.
Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 7
aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1º gennaio 2015
le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all’entrata in
funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario
nominato ai sensi dell’articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3
marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.
1-quinquies.
All’articolo 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014".
Art. 23-quater.
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)
1.
All’articolo
47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "mese
di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "10
ottobre".
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