E’
in corso la consultazione (fino al 15 settembre) promossa dall'Autorità
nazionale anticorruzione (Anac) sul documento recante la revisione e
l'aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 “Linee guida per
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Si
tratta delle nuove linee guida sui servizi di architettura e ingegneria (IL TESTO QUI), già elaborate dalla AVCP ora soppressa.
Le
linee guida sono accompagnate dalla Relazione AIR (CLICCA QUI) nella quale è contenuta l’analisi di alcune
proposte formulate dagli operatori del settore nel corso del tavolo tecnico
nonché di talune norme del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 relative ai
requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure di gara.
LIMITAZIONE DEI
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. Nel
documento si ricorda che l’articolo 263, comma 1, del Regolamento stabilisce i
requisiti da richiedere ai partecipanti alle procedure di affidamento di
servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro; in particolare, l’adeguata
esperienza nello svolgimento di servizi analoghi è provata con riferimento:
a)
al fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del Regolamento espletati
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un
importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base di gara;
b)
all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art.
252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie;
c)
all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art.
252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
d)
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente
i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano
parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura
variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento
dell’incarico.
Le
nuove Linee guida prevedono di ammorbidire i vincoli di fatturato e di
dipendenti per la partecipazione alle gare di ingegneria e architettura. “Con
riferimento al fatturato, si deve tenere presente che il consolidato
orientamento giurisprudenziale, in linea con le espressioni di parere
dell’AVCP, nonché i nuovi assunti della Direttiva 2014/24/CE (cfr. art. 58),
ritengono congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio
dell’importo a base di gara”; invece, il Regolamento “prevede limiti
superiori, con una forbice tra 2 e 4 volte”.
Le
nuove Linee guida precisano inoltre che il requisito di fatturato “non può
essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente
posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento
della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della
specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in
relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento
pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola
progettazione ovvero di sola direzione lavori”.
CLASSI, CATEGORIE E
TARIFFE PROFESSIONALI. Il
paragrafo 5, relativo alle classi, categorie e tariffe professionali, prova a
fornire una soluzione ai problemi sorti a seguito dell'approvazione del DM
Parametri (n. 143/2013) che ha operato, con la tabella Z-1 “categorie delle
opere – parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e
corrispondenze” una revisione della suddivisione in classi e categorie di cui
alla l. n. 143/1949.
La
precedente suddivisione in “classi” e “categorie” è sostituita dalla attuale in
“categorie delle opere”, “destinazione funzionale” e “identificazione delle
opere”; dalla identificazione delle opere, alla quale corrisponde una sigla
alfanumerica, consegue l’attribuzione di un parametro G (grado di complessità)
da tenere presente nel calcolo degli onorari.
CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, l'Autorità
ricorda che “già nella determinazione del 29 marzo 2007, n. 4, questa AVCP ha
espresso l’avviso che, nell’ambito degli appalti di servizi di ingegneria ed
architettura, sia preferibile adottare il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, in ossequio alla specificità ed alla complessità dei servizi
in questione; infatti, questo modello selettivo consente di valorizzare le
capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore
complessivo del servizio offerto.
Il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente
indicato all’art. 266 del Regolamento, per gli affidamenti superiori a
centomila euro, appare, quindi, il più idoneo a garantire una corretta
valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici
rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione dei
profili tecnici e professionali, tipici delle attività di ingegneria e
architettura”.
In
questa direzione, osserva l'Authority, si muove anche il legislatore
comunitario che, con l’art. 67 della Direttiva 2014/24, rubricato
“Aggiudicazione dell’Appalto”, stabilisce quanto segue: “Fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al
prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le
amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta economicamente più
vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è
individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio
costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo
68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di
criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi
all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. … Gli Stati membri possono
prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il
prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso a
determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di
appalto.”
Il
legislatore comunitario – evidenzia l'Autorità - sembra suggerire alle stazioni
appaltanti di valutare le offerte tenendo conto di una serie di criteri, oltre
al prezzo, quali gli aspetti di carattere economico ulteriori rispetto ai costi
immediati di acquisizione, ad esempio quelli connessi all’intero ciclo di vita
del bene, nonché gli aspetti qualitativi attinenti alla tutela ambientale e
sociale (cfr. considerando 74, 92 e 93, 97, e art. 68 della Direttiva). La
Direttiva, inoltre, riserva al legislatore nazionale la possibilità di
prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo
come unico criterio di aggiudicazione ovvero che tale possibilità sia limitata
a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi
di appalto. Prevede, altresì, all’art. 67 che “L’elemento relativo al costo può
inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli
operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”,
ipotizzando, quindi, che il confronto competitivo avvenga soltanto sulla base
degli elementi qualitativi avendo la stazione appaltante già fissato ex ante il
corrispettivo per il servizio.
CRITERIO DEL PREZZO PIÙ
BASSO. Il
ricorso al criterio del prezzo più basso, “è ammissibile solo per gli
affidamenti di importo inferiore a centomila euro e in caso di semplicità e
ripetitività delle prestazioni da svolgere. Si ritiene che le ragioni per il
ricorso al criterio del prezzo più basso debbano comunque essere motivate nella
lettera di invito. Nell’ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso,
onde evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo
possano avere ricadute negative, non soltanto sulla qualità dell’opera, ma
principalmente sui profili della sicurezza, si suggerisce, comunque,
l’applicazione dell’art. 124, comma 8, del Codice. Tale norma prevede la
possibilità di inserire nei bandi o inviti l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del Codice. Si rammenta,
tuttavia, che questa facoltà non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci; di conseguenza, qualora la stazione appaltante
intenda utilizzare l’esclusione automatica deve invitare almeno dieci soggetti”.
Nel
caso in cui si opti per il criterio del prezzo più basso, “l’offerta economica
deve ovviamente contenere solo l’indicazione della percentuale di ribasso
rispetto al prezzo globale a base di gara e non anche il ribasso sui tempi di
esecuzione, in quanto questo elemento non è cumulabile con l’elemento prezzo”.
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