Art. 19.
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale
anticorruzione)
1.
L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2.
I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità
nazionale anticorruzione.
3.
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre
2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il
riordino dell'Autorità stessa, che contempla:
a)
il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali,
necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, specificando
che il personale attualmente in servizio presso l’ANAC, appartenente ai ruoli
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della
soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture individuato nel piano di riordino di cui all’alinea del presente
comma;
b)
la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico
accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c)
la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.
4.
Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla
presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri.
5.
In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:
a)
riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo
54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
a-bis)
riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale,
nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 13 del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni
di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai
contratti che rientrano nella disciplina del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello
Stato segnalanti resta fermo l’obbligo di denuncia di cui all’articolo
331 del codice di procedura penale;
b)
salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme
previste dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo
a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il
soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di
comportamento.
5-bis.
Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera
b), è competente il tribunale in composizione monocratica.
5-ter.
Nella relazione di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Autorità
nazionale anticorruzione dà altresì conto dell’attività svolta ai sensi dei
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticità del
quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell’affidamento dei
lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.
6.
Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al
comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale
anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le
stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet
istituzionale dell’Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione
applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di
accantonamento o di mancata utilizzazione.
7.
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al
Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società
Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la
realizzazione dell'evento. Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione
segnala all’autorità amministrativa di cui all’articolo
47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in
materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di
pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell’esercizio del
potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo.
8.
Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.
9.
Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui
compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione
e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle
funzioni di cui all’articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto
legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al
Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo
accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’Autorità nazionale
anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più
opportunamente rimanere nell’ambito della medesima Autorità nazionale
anticorruzione.
10.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in
materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle
seguenti norme generali regolatrici della materia:
a)
revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni
pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della
performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse
disponibili ai sensi dell’articolo
16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b)
progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione
finanziaria;
e)
raccordo con il sistema dei controlli interni;
d)
valutazione indipendente dei sistemi e risultati;
e)
conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di
valutazione.
11.
Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri può avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per
lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della
performance.
12.
Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è
abrogato.
13.
All'articolo
11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è abrogato;
b)
al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse.
14.
Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del d.P.R. 12 dicembre
2006, n. 315 è soppresso.
14-bis.
Le funzioni di supporto dell’autorità politica delegata per il coordinamento in
materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono
attribuite all’Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. L’Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
15.
Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
di cui all'articolo 1,
commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui
all’articolo
48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite
all'Autorità nazionale anticorruzione.
16.
Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
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