CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 8
ottobre 2011, n.5496
L’istituto dell’avvalimento, disciplinato
dall’ordinamento italiano dall’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, ha portata
generale. Esso è finalizzato a consentire alle imprese singole, consorziate o
riunite, che intendono partecipare ad una gara di poter soddisfare i requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di
attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto ed è applicabile, ai sensi
del successivo articolo 50, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di
qualificazione nei servizi e forniture. La sola condizione è quella di
permettere all’amministrazione di verificare che il candidato offerente
disponga delle capacità richieste per l’esecuzione dell’appalto. La facoltà di
avvalersi di tale istituto è stata riconosciuta ammissibile anche per integrare
requisiti economico – finanziari o tecnici o organizzativi per l’iscrizione
agli albi professionali.
Deve ritenersi che ben sia possibile far
ricorso all’istituto dell’avvalimento, ove il bando di gara richieda quale
requisito di partecipazione un capitale sociale minimo di importo superiore a
quello posseduto dalla società che intende partecipare alla gara. Trattasi di
requisito economico-finanziario che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163
del 2006, non incontra alcun limite e prevale su qualunque disposizione
contraria. L’interesse della solvibilità del soggetto affidatario del servizio
di riscossione viene assicurato attraverso l’impegno dell’impresa ausiliaria di
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente.
L’impresa
ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi
essa impegnare, non soltanto verso l’impresa concorrente ausiliata, ma anche
verso l’amministrazione procedente a mettere a disposizione del concorrente le
risorse di cui questo sia carente; in tale ipotesi, quindi, l’impresa
ausiliaria diventa titolare passivo di una obbligazione accessoria dipendente
rispetto a quella principale del concorrente e tale obbligazione si perfeziona
con l’aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le
sorti.
Nessun commento:
Posta un commento