Art. 24.
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)
1.
Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio
2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni,
province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro
attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la
sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le
iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire
l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al
presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato
interistituzionale e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini,
delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la
semplificazione i contenuti dell’Agenda per la semplificazione entro
quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei
ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di
ciascun anno.
2.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le
amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto
del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata,
moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e
delle imprese, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi
trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.
2-bis.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con
particolare riferimento a quanto previsto dal d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
3.
Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale
collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai
sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo
conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata
su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche
amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive.
Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e
standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini
e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi
termini.
3-bis.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3
approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con
procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico
per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure
devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza
con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile,
l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere
una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione.
4.
Ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi
sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive conclusi
in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera
concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero.
4-bis.
La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed
è resa disponibile per la compila delle pratiche telematiche da parte delle
imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.
4-ter.
All’articolo
62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tali
funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte
utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all’ANPR, eventualmente
conservati dai comuni, nelle basi di dati locali".
Art. 24-bis. (Obblighi
di trasparenza per le pubbliche amministrazioni)
1.
L’articolo
11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:
"Art.
11. – (Ambito soggettivo di applicazione)
1.
Ai fini del presente decreto, per ‘pubbliche amministrazioni’ si intendono
tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le
autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
b)
limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo
pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che
esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a
favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,
sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure
agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in
assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi.
3.
Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in
caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente
all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
dell’Unione europea, le disposizioni dell’articolo
1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
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