Art. 36.
(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi)
1.
Per i lavori di cui alla Parte
II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto
legislativo n. 163 del 2006 è attuato secondo le modalità e le procedure, anche
informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni
appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di
monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE,
nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso
organismo da adottare ai sensi del comma 3.
2.
Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate
alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei
mesi dalla predetta data.
3.
Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera e),
il CIPE aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio
finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare
attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla
base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228,
e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.
4.
Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di
monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per
l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui
all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata
per la medesima annualità con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 131.
5.
Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera e),
ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere
dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla
messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento
dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere
gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo.
Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Nessun commento:
Posta un commento