Art. 13.
(Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la
progettazione)
1.
I commi
5 e 6 dell’articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 13-bis. (Fondi per la progettazione e l’innovazione)
1.
Dopo il comma
7 dell’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al
comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la
progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2
per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro; la
percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato
dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da
realizzare.
7-ter. L’80 per cento
delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è
ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel
regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico dell’amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto
delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle
specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle
effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta,
della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e
dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei
costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento
stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse
finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali
incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto
esecutivo, redatto nel rispetto dell’articolo
16 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del
ribasso d’asta offerto. Ai fini dell’applicazione del terzo periodo del
presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi
conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo
132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell’incentivo è
disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al
singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare
l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai
medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico
dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con
qualifica dirigenziale.
7-quater. Il restante 20
per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e
l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della
capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e
all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.
7-quinquies. Gli organismi
di diritto pubblico e i soggetti di cui all’articolo
32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento
criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente
articolo".
Nessun commento:
Posta un commento