sabato 2 agosto 2014

CONTRATTI DI AVVALIMENTO E REQUISITI DI SPECIFICITÀ E DETERMINATEZZA

Non soddisfano i necessari requisiti di specificità e determinatezza previsti dall’art. 49 del Codice Appalti e dall’art. 88, comma 1, lettera a), del relativo Regolamento di attuazione, i contratti di avvalimento che recano solamente una menzione generica della messa a disposizione delle risorse necessarie, senza la necessaria indicazione dei mezzi, del personale e degli strumenti organizzativi di cui la società ausiliata potrà fare concretamente uso per eseguire le prestazioni a suo carico.
Tali contratti, infatti, non permettono da parte della stazione appaltante il minimo sindacato sull'effettività della messa a disposizione dei requisiti.
Questo il parere del Consiglio di Stato, Sez. V, espresso con la sentenza n. 3716/2014.
L'esigenza di una puntuale individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento, oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico, nella generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto l'indeterminatezza (ed indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del settore pubblico, nella necessità di non consentire facili aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche.
In tale prospettiva, la pratica della mera riproduzione, nel testo dei contratti di avvalimento, della formula legislativa della messa a disposizione “delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente” (o espressioni similari) si appalesa, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per definizione), inidonea a permettere qualsivoglia sindacato, da parte della stazione appaltante, sull'effettività della messa a disposizione dei requisiti.

La necessità di determinazione dell'oggetto del contratto di avvalimento sussiste anche con riferimento alla dichiarazione unilaterale. Infatti, nell'istituto dell'avvalimento l'impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara, in quanto essa si deve impegnare non solo verso l'impresa concorrente ausiliata, ma anche verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questo sia carente; quindi, l'ausiliario è tenuto a riprodurre il contenuto del contratto di avvalimento in una dichiarazione resa nei confronti della stazione appaltante. Vanno infatti soddisfatte esigenze di certezza dell'amministrazione, dato che la dichiarazione dell'impresa ausiliaria è finalizzata a soddisfare l'interesse della stazione appaltante ad evitare, dopo l'aggiudicazione, l'insorgere di contestazioni sugli obblighi dell'ausiliario.

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