Ai
sensi dell’art. 122 c.p.a., fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1,
e dall'articolo 123, comma 3, il giudice, una volta annullata l'aggiudicazione
definitiva, può disporre il subentro dell’impresa ricorrente nel contratto, a
condizione che il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare
la gara, la domanda di subentro sia stata proposta e lo stato di esecuzione del
contratto e la tipologia stessa del contratto consentano tale subentro.
Lo
ha precisato il Consiglio di Stato,
sezione V, con la sentenza n. 3220 depositata il 25 giugno 2014.
Per
quanto riguarda la questione del risarcimento per equivalente per la parte di
contratto già eseguita, il CdS ritiene che nel caso in cui il giudice non può
dichiarare l'inefficacia della parte del contratto che ha già avuto esecuzione,
la domanda risarcitoria ex art. 124 c.p.a., sebbene presentata in via
subordinata a quella di reintegrazione in forma specifica, deve trovare pieno
ingresso e piena considerazione in relazione a tale parte del contratto.
Pertanto,
in riferimento alla parte del contratto che ha già avuto esecuzione, il giudice
dispone il risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell'articolo 2043
c.c., ove sussistano tutti i presupposti, cioè illegittimità
dell’aggiudicazione, nesso di causalità, colpa in re ipsa trattandosi di
appalti pubblici (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686).
Il
giudice può inoltre stabilire, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., i
criteri in base ai quali il debitore (per esempio la stazione appaltante) deve
proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo
termine a titolo di risarcimento danni. Qualora le parti non giungano a un
accordo sulla base di detti criteri, potranno essere chiesti la determinazione
della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti con il
ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV c.p.a..
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