TITOLO
IV - MISURE PER LO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
CAPO
I - PROCESSO AMMINISTRATIVO
Art. 38. (Processo
amministrativo digitale)
1.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro
trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza
dello stesso.
1-bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2015, il comma
2-bis dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui
all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito
dal seguente: "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice,
dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono
sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 39.
(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici)
1.
All'articolo
38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».
«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».
2.
All'articolo
46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è
inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».
«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di
affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3-bis.
Al comma 3
dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l’ultimo periodo è
soppresso.
Art. 40.
(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti
pubblici)
1.
All'articolo
120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice
del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6.
Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza
cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza
in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle
parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso
alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In
caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio
o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata,
con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del
contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a
difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine di
consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di
sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni
del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e
l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria
riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono
stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare
i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti
dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore
effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi
interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono
escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto. Il giudice è
tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei
suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo
di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza
di appello";
b)
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis.
Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo
119, ne può subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino
effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una
cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore
allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una
durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa
ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119";
c)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9.
Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale
definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma
restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo
entro due giorni.".
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con
ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis.
Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma
1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno
decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
Art. 41. (Misure per il
contrasto all'abuso del processo)
1.
All'articolo
26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso,
il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al
pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in
presenza di motivi manifestamente infondati.",
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.".
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