domenica 3 agosto 2014

INDICAZIONE NEL BANDO DI GARA DELLE CATEGORIE SPECIALIZZATE


La suddivisione delle opere e dei lavori in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate fu introdotta, ai fini della qualificazione delle imprese, dal legislatore con il comma 3 dell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1994 n.109. Nelle premesse dell’allegato A al DPR 25 gennaio 2000 n. 34 poi il legislatore, ai fini di specificare il contenuto dei due termini, precisò che per opere generali si intendevano quelle caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte e capace di esplicare funzioni economiche e tecniche, e per opere specializzate quelle lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o del lavoro, necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.
L'Autorità, nelle determinazioni n. 48/2000 e n. 25/2001, specificò che il contenuto delle premesse all’allegato A al DPR n. 34/2000, in sostanza, stabilivano che le opere generali sono costituite da un insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria medesima e altre appartenenti a categorie di opere specializzate.
Le indicazioni contenute nelle premesse all’allegato A del DPR n. 34/2000 sono state confermate nell’allegato A al DPR n. 207/2010.
In base a quanto illustrato, la declaratoria della categoria OG2, come d’altra parte anche altre declaratorie come quelle delle categorie OG1 e OG3, non può non indicare che l’opera generale OG2 è costituita da un insieme di lavorazioni, alcune, proprie della categoria OG2, ed altre, di categorie specializzate. Ciò non significa che l’aggiudicatario del lavoro deve realizzare anche le lavorazioni delle categorie specializzate.
Infatti il DPR 207/2010 al comma 1, dell’articolo 107 e ai commi 1, 2, e 3, dell’articolo 109 dispone:
“Articolo 107. Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali”
(art. 73 D.P.R. n. 554/1999)
1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l’impresa ottiene l’attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all’articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.
Art. 108. Condizione per la partecipazione alle gare
(art. 73 D.P.R. n. 554/1999)
1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all’articolo 109, commi 1 e 2.
2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all’articolo 109.
3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.
Proprio per consentire tale modalità operativa il DPR n. 207/2010 dispone al comma 1, e al comma 7, dell’articolo 32:
1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
c) nell’ambito delle categorie suddette, quelle di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;
d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.
Il responsabile del procedimento trasmette l’elaborato riportante gli esiti dell’aggregazione, verificato dallo stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53, comma 2, lettera f), punto 9, all’ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.

Si può quindi, affermare che i bandi di gara devono indicare non soltanto l'importo complessivo dell'intervento nonché la categoria prevalente ed il suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali sottoinsiemi delle lavorazioni costituenti l'intervento medesimo diverse da quelle appartenenti alla categoria prevalente (cioè le categorie scorporabili e/o subappaltabili), specificando, per ogni sottoinsieme, categoria ed importo, soltanto però se per essi sussistano entrambe le seguenti condizioni: costituiscano un autonomo lavoro (come specificato nelle determinazioni dell’Autorità n. 5/2001, n. 12/2001 e  n. 25/2001) e siano di importo superiore al 10% dell'importo complessivo oppure di importo superiore a euro 150.000. 

La disposizione relativa alla individuazione della categoria generale e alle categorie specializzate vuole anche impedire che un operatore economico debba eseguire lavorazioni specializzate senza averne adeguata capacità. Infatti, qualora alcune lavorazioni specializzate non siano evidenziate nel bando, come nel caso in esame, le stesse non possono essere realizzate da imprese in raggruppamento verticale e neanche affidate in subappalto.   Sussistendo, però, il limite del 30% per il subappalto della categoria prevalente, ciò potrebbe comportare che le lavorazioni specializzate debbano obbligatoriamente essere eseguite da un operatore economico che potrebbe non avere adeguata qualificazione.

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