La
suddivisione delle opere e dei lavori in categorie di opere generali e categorie
di opere specializzate fu introdotta, ai fini della qualificazione delle
imprese, dal legislatore con il comma 3 dell’articolo 9 della legge 11 febbraio
1994 n.109. Nelle premesse dell’allegato A al DPR 25 gennaio 2000 n. 34
poi il legislatore, ai fini di specificare il contenuto dei due termini,
precisò che per opere generali si intendevano quelle caratterizzate da una
pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro
finito in ogni sua parte e capace di esplicare funzioni economiche e tecniche,
e per opere specializzate quelle lavorazioni che, nell'ambito del
processo realizzativo dell'opera o del lavoro, necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità.
L'Autorità,
nelle determinazioni n. 48/2000
e n. 25/2001, specificò che il
contenuto delle premesse all’allegato A al DPR n. 34/2000, in sostanza,
stabilivano che le opere generali sono costituite da un
insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria medesima e altre
appartenenti a categorie di opere specializzate.
Le
indicazioni contenute nelle premesse all’allegato A del DPR n. 34/2000 sono
state confermate nell’allegato A al DPR n. 207/2010.
In
base a quanto illustrato, la declaratoria della categoria OG2,
come d’altra parte anche altre declaratorie come quelle delle categorie OG1 e OG3,
non può non indicare che l’opera generale OG2 è costituita da un
insieme di lavorazioni, alcune, proprie della categoria OG2, ed
altre, di categorie specializzate. Ciò non significa che l’aggiudicatario del
lavoro deve realizzare anche le lavorazioni delle categorie specializzate.
Infatti
il DPR 207/2010 al comma 1, dell’articolo 107 e ai commi 1, 2, e 3,
dell’articolo 109 dispone:
“Articolo 107. Categorie
di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali”
(art. 73 D.P.R. n.
554/1999)
1. Ai fini dei bandi di
gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere
generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti
alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e
specializzate per le quali l’impresa ottiene l’attestazione SOA sono riportate
nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere
di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario
informatico di cui all’articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei
dati certificati.
Art. 108. Condizione per
la partecipazione alle gare
(art. 73 D.P.R. n.
554/1999)
1. Nei bandi di
gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione
nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e
che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per
l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una
lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della
qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria
prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti
l'intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori
qualificazioni per le lavorazioni di cui all’articolo 109, commi 1 e 2.
2. Nel bando di gara è
indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la
relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le
ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il
lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del
concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui
all’articolo 109.
3. Le ulteriori
categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta
del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di
importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo
dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.
Proprio
per consentire tale modalità operativa il
DPR n. 207/2010 dispone al comma 1, e al comma 7, dell’articolo 32:
1. Il computo metrico
estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi
unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono
dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto
disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della
corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area
interessata. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi
dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantità totali delle
singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con
indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole
lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal
computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello
schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi
di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale
aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti
di opere cui le aliquote si riferiscono.
7. Le varie voci di
lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive
categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i
rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
a) la categoria
prevalente;
b) le categorie
scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell’importo totale dei
lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
c) nell’ambito delle
categorie suddette, quelle di cui all’articolo 37, comma 11, del codice,
definite strutture, impianti ed opere speciali;
d) quelle ricadenti nel
sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.
Il responsabile del
procedimento trasmette l’elaborato riportante gli esiti dell’aggregazione,
verificato dallo stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 53, comma 2, lettera f), punto 9, all’ufficio competente
della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.
Si può quindi, affermare che i bandi di gara devono
indicare non soltanto l'importo complessivo dell'intervento nonché la categoria
prevalente ed il suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali
sottoinsiemi delle lavorazioni costituenti l'intervento medesimo diverse da
quelle appartenenti alla categoria prevalente (cioè le categorie
scorporabili e/o subappaltabili), specificando, per ogni sottoinsieme,
categoria ed importo, soltanto però se per essi sussistano entrambe le seguenti
condizioni: costituiscano un autonomo lavoro (come specificato nelle
determinazioni dell’Autorità n. 5/2001, n. 12/2001 e n. 25/2001)
e siano di importo superiore al 10% dell'importo complessivo oppure
di importo superiore a euro 150.000.
La disposizione relativa alla individuazione della
categoria generale e alle categorie specializzate vuole anche impedire che un
operatore economico debba eseguire lavorazioni specializzate senza averne
adeguata capacità. Infatti, qualora alcune lavorazioni specializzate non siano
evidenziate nel bando, come nel caso in esame, le stesse non possono essere
realizzate da imprese in raggruppamento verticale e neanche affidate in
subappalto. Sussistendo, però, il limite del 30% per il subappalto della
categoria prevalente, ciò potrebbe comportare che le lavorazioni
specializzate debbano obbligatoriamente essere eseguite da un operatore
economico che potrebbe non avere adeguata qualificazione.
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