Il
rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare
dettata in materia di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata
differenziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che le
disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina
della legge n. 241 del 1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui
non si rinvengono disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità
ancor più elevata in ragione della materia) nel Codice dei contratti, le quali
trovano la propria ratio nel particolare regime giuridico di tale
settore dell’ordinamento.
È
questo il principio ribadito dalla Quinta
Sezione del Consiglio di Stato che con la sentenza del 24 marzo 2015 ha
evidenziato come la disciplina dettata dall’art. 13 codice dei contratti
pubblici, essendo destinata a regolare in modo completo tutti gli aspetti
relativi alla conoscibilità degli atti e dei documenti rilevanti nelle diverse
fasi di formazione ed esecuzione dei contratti medesimi, costituisce una sorta
di microsistema normativo, collegato all’idea della peculiarità del settore
considerato, pur all’interno delle coordinate generali dell’accesso tracciate
dalla l. n. 241 del 1990.
Nel codice dei contratti
l’accesso è strettamente collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio
con una previsione, quindi, molto più restrittiva di quella contenuta nell’art.
24, l. n. 241 cit., la quale contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso ove necessario
per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna
restrizione alla sola dimensione processuale.
In
definitiva, nell’ambito di tale codice, l’accesso
assume una particolare natura, in quanto non è sufficiente il riferimento alla
cura di propri interessi giuridici ma è richiesto espressamente che l’accesso
sia effettuato in vista della difesa in giudizio.
Ne
consegue, conclude il Consiglio di Stato, che nella vicenda in esame
erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la richiesta di
accedere alla documentazione tecnica di tutte le altre concorrenti, avanzata
successivamente dalla società esclusa dalla gara, una volta che tale esclusione
non risultava più impugnabile, dovendosi ritenere, invece, che tale immotivata
richiesta di accesso non fosse ormai più sorretta da alcun interesse difensivo
o comunque finalizzata a realizzare un interesse concretamente ed
effettivamente suscettibile di tutela giuridica.
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