lunedì 9 marzo 2015

ANTICIPAZIONE AL 20%



L’articolo 26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto “del fare”, convertito in legge dalla L. 98/2013) ha previsto in via temporanea, fino al 31 dicembre 2016 (termine così prorogato dall’art. 8, comma 3, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014 (convertito in legge dalla L. 11/2015), la corresponsione obbligatoria da parte delle stazioni appaltanti in favore dell’appaltatore di un’anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo contrattuale, in deroga al divieto che è previsto dall’articolo 140, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
Inoltre, l’articolo 8 del citato D.L. 192/2014 prevede - al comma 3-bis - che, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè dal 01/03/2015) del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, eleva l’anticipazione predetta al 20% dell'importo contrattuale.
L’erogazione dell’anticipazione da parte della stazione appaltante resta comunque subordinata alla costituzione in suo favore di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa il cui importo deve essere pari a quello dell’anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale da applicare al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in proporzione al progressivo avanzamento dei lavori, in rapporto al recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. L’anticipazione va erogata all’esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi, a norma dell’art. 1282 del Codice civile.
Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Al comma 2 dell’art. 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 viene inoltre previsto che, nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari dell’anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Inoltre, nel caso in cui il contratto cui si riferisce l’anticipazione venga sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno; il comma 3 stabilisce che l’anticipazione venga effettuata nel primo mese dell’anno successivo.
La previsione in commento delinea la soluzione che è stata trovata in accordo con la Ragioneria Generale dello Stato per ovviare agli effetti finanziari sul patto di stabilità interno che sarebbero derivati dalla corresponsione, operata da parte della stazione appaltante in favore dell’appaltatore, dell’anticipazione.
L’articolo 26-ter, comma 2 prevede, infatti, che l’anticipazione dovrà essere riassorbita a valere sui pagamenti che sono stati operati a favore dell’appaltatore nel corso dell’anno in cui è stato sottoscritto il contratto di appalto, sterilizzando, quindi, gli effetti sull’indebitamento netto derivanti dall’uscita di cassa relativa al pagamento dell’anticipazione stessa. 
Inoltre, l’articolo 26-ter, comma 3, prevede che, nel caso in cui i contratti in riferimento ai quali viene erogata l’anticipazione del 10% siano stati sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno e l’anticipazione non possa essere compensata dai pagamenti effettuati nell’anno contabile in corso, l’anticipazione sarà corrisposta entro il primo mese dell’anno contabile successivo.

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