L’articolo
26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto “del fare”, convertito in
legge dalla L. 98/2013) ha previsto in via temporanea, fino al 31 dicembre 2016
(termine così prorogato dall’art. 8, comma 3, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014 (convertito in legge dalla L. 11/2015), la corresponsione obbligatoria da parte
delle stazioni appaltanti in favore dell’appaltatore di un’anticipazione del
prezzo pari al 10% dell’importo contrattuale, in deroga al divieto che è
previsto dall’articolo 140, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
Inoltre,
l’articolo 8 del citato D.L. 192/2014 prevede - al comma 3-bis - che, con
esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a
seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (e
cioè dal 01/03/2015) del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, eleva
l’anticipazione predetta al 20% dell'importo contrattuale.
L’erogazione
dell’anticipazione da parte della stazione appaltante resta comunque
subordinata alla costituzione in suo favore di una garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa il cui importo deve essere pari a quello
dell’anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale da applicare al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto in proporzione al progressivo avanzamento dei lavori,
in rapporto al recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.
L’anticipazione va erogata all’esecutore entro quindici giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento. La
ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli
interessi corrispettivi, a norma dell’art. 1282 del Codice civile.
Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Al
comma 2 dell’art. 26-ter del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98 viene inoltre previsto che, nel caso di contratti di
appalto relativi a lavori di durata pluriennale, gli effetti finanziari
dell’anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui pagamenti
effettuati nel corso del primo anno contabile. Inoltre, nel caso in cui il
contratto cui si riferisce l’anticipazione venga sottoscritto nel corso
dell’ultimo trimestre dell’anno; il comma 3 stabilisce che l’anticipazione
venga effettuata nel primo mese dell’anno successivo.
La previsione in commento delinea la soluzione che è stata trovata in accordo con la Ragioneria Generale dello Stato per ovviare agli effetti finanziari sul patto di stabilità interno che sarebbero derivati dalla corresponsione, operata da parte della stazione appaltante in favore dell’appaltatore, dell’anticipazione.
L’articolo 26-ter, comma 2 prevede, infatti, che l’anticipazione dovrà essere riassorbita a valere sui pagamenti che sono stati operati a favore dell’appaltatore nel corso dell’anno in cui è stato sottoscritto il contratto di appalto, sterilizzando, quindi, gli effetti sull’indebitamento netto derivanti dall’uscita di cassa relativa al pagamento dell’anticipazione stessa.
La previsione in commento delinea la soluzione che è stata trovata in accordo con la Ragioneria Generale dello Stato per ovviare agli effetti finanziari sul patto di stabilità interno che sarebbero derivati dalla corresponsione, operata da parte della stazione appaltante in favore dell’appaltatore, dell’anticipazione.
L’articolo 26-ter, comma 2 prevede, infatti, che l’anticipazione dovrà essere riassorbita a valere sui pagamenti che sono stati operati a favore dell’appaltatore nel corso dell’anno in cui è stato sottoscritto il contratto di appalto, sterilizzando, quindi, gli effetti sull’indebitamento netto derivanti dall’uscita di cassa relativa al pagamento dell’anticipazione stessa.
Inoltre,
l’articolo 26-ter, comma 3, prevede che, nel caso in cui i contratti in
riferimento ai quali viene erogata l’anticipazione del 10% siano stati
sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno e l’anticipazione non
possa essere compensata dai pagamenti effettuati nell’anno contabile in corso,
l’anticipazione sarà corrisposta entro il primo mese dell’anno contabile
successivo.
Nessun commento:
Posta un commento