Secondo
un consolidato indirizzo giurisprudenziale, le valutazioni della commissione di
gara in ordine alla valutazione della congruità delle offerte tecniche sono
espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione appaltante e,
quindi, assoggettabili ad un sindacato limitato alle presenza di macroscopiche
illogicità ed omissioni ovvero ad evidenti errori di fatto (ex plurimis, tra le
più recenti, Cons. St., sez. V, 4 novembre 2014, n. 5446; 11 novembre 2014, n.
5518; sez. VI, 18 novembre 2014, n. 5652).
Allorquando
l'amministrazione abbia ritenuto congrua l'offerta sulla base delle spiegazioni
fornite dal concorrente in sede di verifica dell'anomalia, la sua valutazione
deve ritenersi sufficientemente motivata con richiamo per relationem ai
chiarimenti ricevuti, giacché la verifica delle offerte anomale non ha per
oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica,
mirando invece ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile e,
dunque, se dia o non serio affidamento circa la corretta esecuzione (Cons. St.,
sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890).
Lo
ha precisato la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.
1565/2015 depositata il 23 marzo.
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