Il
Tar Lombardia, Sezione Quarta, con la sentenza n. 645/2015 depositata il 5
marzo ha precisato che il subappalto cosiddetto “necessario” non è affatto
assimilabile all’avvalimento: tra gli istituti del subappalto e
dell'avvalimento sussiste una differenza.
Il
TAR osserva che mentre l'avvalimento è
volto a consentire a un imprenditore di avvalersi dei requisiti posseduti da
altri ai fini della partecipazione ad una gara, il subappalto è un contratto
che riguarda la fase (successiva) dell'esecuzione del rapporto.
L'art.
49, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, in applicazione di quanto previsto
dall'art. 48, par. 3) della direttiva n. 2004/18/CE, prevede che il
concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica
gara di lavori, servizi, o forniture, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
L'art.
49, al comma 2, aggiunge che chi intende fare affidamento sulle capacità di
altri soggetti per la partecipazione alla gara, deve indicare l'impresa
ausiliaria con i relativi requisiti, deve dichiarare di essere in possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 38 e, per quel che qui interessa, deve
allegare una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
Secondo
il Tar Lombardia «non può accedersi, dunque, alla tesi secondo cui, nei
casi del subappalto cosiddetto “necessario”, lo stesso risulterebbe
assimilabile all’avvalimento, di cui evidentemente mutuerebbe la sostanza
destinata a prevalere sul nomen iuris, atteso che la relativa dichiarazione non
rileverebbe soltanto ai fini del quomodo dell’esecuzione ma soprattutto ai fini
dell’an dell’affidamento, come accade nel contiguo istituto delle associazioni
temporanee di imprese e che, pertanto, sarebbe necessario identificare il
subappaltatore ab origine, posto che concorrerebbe ad “integrare” i requisiti
di qualificazione ai fini della partecipazione alla gara».
Al
contrario, sussiste comunque «una
netta distinzione tra i due istituti: l’avvalimento è destinato all’ampliamento
dei soggetti abilitati alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica
e realizza un’integrazione temporanea dell’azienda del concorrente riguardo ai
mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto; l’impresa ausiliaria, invero, ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 162/2006, pur formalmente estranea al
contratto, ne diviene parte sostanziale mediante l’assunzione di
corresponsabilità in via solidale con il concorrente verso la stazione
appaltante.
Il subappalto, invece, non
realizza un’integrazione delle capacità dell’aggiudicatario, ma costituisce uno
dei modi di organizzazione dell’impresa dell’appaltatore e comporta una mera
sostituzione nell’esecuzione della prestazione contrattuale; ne consegue che
unico responsabile verso la stazione appaltante per l’adempimento delle
obbligazioni contrattuali resta il concorrente aggiudicatario».
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