Il
CdS ricorda che la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), e la
valutazione di progetti (VIA), hanno entrambe la finalità di assicurare che
l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo
sostenibile (art. 4 comma 3 Codice ambiente).
Più
in particolare:
a) la valutazione
ambientale di piani e programmi ha la finalità di garantire un elevato livello
di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione delle relative
previsioni, con considerazioni specificamente ambientali, che siano tali da
guidare l’amministrazione nell’effettuazione nelle scelte discrezionali,
tipiche, per l’appunto, dei piani e dei programmi;
b) la valutazione di
singoli progetti avviene invece sulla base della progettazione preliminare ed
ha l’obiettivo di verificare l’impatto sull’ambiente dell’opera progettata.
In
sintesi, la VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali
l’amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire
l’emersione e l’evidenziazione dell’interesse ambientale di modo che esso venga
in via prioritaria considerato dall’amministrazione; la VIA concerne i singoli
progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell’entità dell’impatto
ambientale dell’opera proposta, in guisa da stimolare soluzioni mitigative da
valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all’opzione
“zero”, qualora l’impatto non sia evitabile neanche con l’adozione di cautele.
Aspetti
pianificatori ed aspetti progettuali si intersecano quando l’approvazione, in
sede di conferenza localizzativa, di progetti di opere, comporti anche variante
allo strumento urbanistico. In questi il problema della sovrapposizione di VAS
e VIA è stato direttamente risolto dal legislatore il quale ha stabilito –
affermando un principio invero già ricavabile dall’interpretazione sistematica
- che “ferma restando l'applicazione
della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è
necessaria per la localizzazione delle singole opere” (art. 6 comma 12,
introdotto dal D.Lgs. 29-6-2010 n. 128).
Quanto
alla VIA, l’art. 6 del Codice ambiente prevede che: “5. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono
avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio
culturale. 6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì
una valutazione per: a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente
decreto; b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad
opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394. 7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle
disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre
impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati
nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed
il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due
anni;
b) le modifiche o
estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti
significativi e negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati
nell'allegato IV”.
Fra
i progetti elencati nell’allegato IV vi sono anche “i villaggi turistici di
superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi
alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3
o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti
all'interno di centri abitati”.
Nel
caso specifico esaminato dal Consiglio di Stato, il progetto concernente il
villaggio turistico, pacificamente rientrante fra quelli elencati nell’all. 4,
avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura di cui all’art. 20, id est.
alla verifica di assoggettabilità a fini VIA, e solo ove all’esito di tale verifica
si fosse ritenuto che l’opera avrebbe potuto produrre impatti significativi e
negativi sull'ambiente (evenienza invece esclusa dall’autorità nel caso di
specie), si sarebbe potuto e dovuto procedere alla VIA (ossia alla vera e
propria valutazione d’impatto ambientale).
L’appellante
si è limitato, per sostenere le proprie censure, a sottolineare i dati
dimensionali della struttura, ma questo, se vale a dimostrare la necessità di
una verifica di assoggettabilità, non vale, di per sé solo, a dimostrare
l’illegittimità di una verifica che conclude per la non assoggettabilità in
ragione della mancanza di un significativo impatto ambientale con riferimento
al caso concreto.
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