L'ANAC
ha emanato la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 contenente le nuove linee guida sull’affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria, frutto dell'aggiornamento e della
revisione della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5, per tenere conto della
consultazione pubblica svoltasi nel 2014, nonché dell’intervenuta modifica al
sistema per la determinazione dei compensi da porre a base di gara ad opera del
nuovo d.m. del 31 ottobre 2013, n. 143.
Nelle
nuove Linee guida, l’Autorità evidenzia la necessità che le procedure siano
tese a selezionare progetti di qualità, mediante l’applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – da considerarsi il sistema di
riferimento per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura – ed il
rispetto dei parametri fissati nel citato decreto ministeriale.
I
principali obiettivi regolatori delle nuove Linee guida consistono:
a)
nel fornire la corretta lettura delle norme previste dal Codice e dal
Regolamento finalizzata a favorire la partecipazione alle procedure di
affidamento del più ampio numero di soggetti;
b)
nel superamento delle criticità connesse al fenomeno dei ribassi eccessivi
mediante l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e
degli altri strumenti previsti dal Codice per la selezione di offerte di
qualità: riparametrazione, soglie di sbarramento, formula
dell’Allegato M.
Le nuove Linee guida evidenziano
anzitutto che, da un punto di vista operativo, una volta stabilite la classe/i
e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre
operazioni:
- la determinazione
del corrispettivo da porre a base di gara;
- la determinazione
dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per
poter partecipare alla gara;
- la specificazione –
nel caso la gara si svolga mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa – del contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della
dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell’offerta.
Per
quanto riguarda la prima operazione,
al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l’appalto
c.d. “integrato”, è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal
decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento
recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all’architettura ed all’ingegneria). In proposito, si sottolinea che, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 9, ultimo periodo, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali
previgenti.
Per
motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella
documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi
posti a base di gara (art. 264, co. 1, lett. d), del Regolamento). Ciò
permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo
fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo
al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a
quelle derivanti dal sistema precedente.
Per
la seconda operazione – definizione
dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per
poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono
gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella
Z-1 del citato d.m. 143/2013 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle
precedenti disposizioni tariffarie, in quanto:
i)
il
requisito professionale da possedere è costituito dall’aver svolto servizi
tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie;
ii)
ii)
l’entità del predetto requisito è determinata applicando all’importo
dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore,
da stabilire nei documenti di gara, tra il valore minimo e quello massimo
previsti dal Regolamento.
La
medesima necessità di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la determinazione
della migliore professionalità o della migliore adeguatezza dell’offerta. E ciò
perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli
interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la
valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di
valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l’intervento
cui si riferisce il servizio e quelli già svolti.
In
relazione all’affidamento delle attività
di supporto alla progettazione, le nuove Linee guida ricordano che le
stesse possono attenere ad attività meramente strumentali alla progettazione
(indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali). La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere
pubbliche nel quadro normativo nazionale non è contemplata; ciò discende dal
principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve
potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista; tra l’altro,
l’art. 91, co. 3, del Codice vieta espressamente il subappalto delle attività
di progettazione, nei limiti di cui al medesimo comma, precisando che, resta
comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
Al
responsabile del procedimento è affidata la responsabilità, la vigilanza ed i
compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione,
affidamento, esecuzione), affinché esso sia condotto in modo unitario, in
relazione ai tempi ed ai costi preventivati. In particolare, in materia di
progettazione, al responsabile unico del procedimento è demandato il compito di
redigere il documento preliminare alla progettazione e di coordinare le
attività necessarie alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo. Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono
supportare il responsabile unico del procedimento nelle sue attività di
coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la
progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista. E’ consentito,
invece, l’affidamento di attività a supporto del responsabile del procedimento,
con le modalità già indicate dall’Avcp nella determinazione n. 3/2004.
AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO.
Nelle nuove Linee guida si ricorda che l’art. 263, co. 1, del Regolamento
stabilisce i requisiti da richiedere ai partecipanti alle procedure di
affidamento di servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro. In
particolare, l’adeguata esperienza nello svolgimento di servizi analoghi è
provata con riferimento:
a)
al fatturato globale per servizi di cui all’art. 252, del Regolamento espletati
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un
importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base di gara;
b)
all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art.
252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie;
c)
all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art.
252, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
d)
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi
albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano
parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura
variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento
dell’incarico.
In
base all’attuale formulazione dell’art. 253, co. 15-bis, del Codice, fino al 31
dicembre 2015, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale
ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello
relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque
anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. La
disposizione di cui all’art. 253, co. 15-bis, del Codice, incide, quindi, sui
requisiti indicati alle lett. a) e d) dell’art. 263, del Regolamento,
consentendo di valutare il fatturato globale per servizi espletati in un arco
temporale decennale (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del
periodo quinquennale, nonché di considerare l’organico medio annuo del
personale tecnico utilizzato su base quinquennale (nei migliori tre anni del
quinquennio precedente) in luogo del periodo triennale previsto dal Regolamento.
Con
riferimento ai requisiti di fatturato, si ricorda che, relativamente agli
appalti di servizi e forniture, la giurisprudenza amministrativa e l’Avcp
hanno sempre indicato come congruo e proporzionato un requisito non superiore
al doppio dell’importo a base di gara. Si ritiene che tale indirizzo sia
estendibile anche al requisito di fatturato cui all’art. 263, co. 1, lett. a),
del Regolamento. In sostanza, si considera congruo fissare un fatturato in
misura pari al doppio dell’importo a base di gara, fermo restando che, ai sensi
dell’art. 41, co. 2, del Codice, eventuali requisiti più stringenti devono
essere debitamente motivati in relazione a specifiche e circostanziate
esigenze, e non possono essere in ogni caso superiori al limite di 4 volte l’importo
della gara (corrispondente all’estremo superiore previsto dalla lett. a). Tale
indicazione è anche coerente con l’art. 58, par. 3, comma 2 e con il
considerando 83, della direttiva 2014/24/UE, secondo cui il requisito non
dovrebbe di norma superare, al massimo, il doppio del valore stimato
dell’appalto, salvo in circostanze debitamente giustificate. Circostanze che –
secondo il la norma e il considerando richiamati – potrebbero attenere, ad
esempio, agli alti rischi connessi alla esecuzione dell’appalto o al fatto che
la sua tempestiva e corretta realizzazione è di fondamentale importanza in
quanto costituisce un presupposto necessario per l’esecuzione di altri appalti.
Questo è certamente il caso della progettazione delle opere.
Ai
fini della dimostrazione dei requisiti occorre rilevare che il Regolamento, pur
richiamandosi ad importi dei lavori di entità in genere particolarmente
elevata, si riferisce genericamente a servizi di cui all’art. 252, ovvero a
«servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli
altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del
progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione». Nella generica definizione è ragionevole ritenere
che siano ricompresi anche gli studi di fattibilità relativi ad opere pubbliche
realizzate, anche tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio
propedeutico alla progettazione che abbia condotto alla realizzazione di
un’opera pubblica o di pubblico interesse.
Pertanto, il
requisito in argomento non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato
ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad
esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori,
ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i
servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono
dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e
direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.
Si
deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica
sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver
svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non
di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. exmultis, Avcp,
parere di precontenzioso del 13 febbraio 2014, n. 33). Pertanto, a titolo
esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione
lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver
espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi
dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo
incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.4 A tale
fine, è necessario che nel bando sia richiesto ai concorrenti di allegare alla
domanda di partecipazione alla gara l’elenco dei lavori per i quali hanno
svolto servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata,
nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
Per
quanto riguarda gli appalti di progettazione ed esecuzione dei lavori, occorre
chiarire che l’“approvazione” richiamata dall’art. 263, co. 2, del Regolamento
ai fini dell’individuazione dei servizi valutabili, si riferisce
all’approvazione da parte della stazione appaltante come definita dagli artt.
168 e 169, del medesimo Regolamento. Per i progetti affidati da committenti
privati, l’approvazione potrebbe essere riferita alla concessione del titolo
autorizzativo da parte dell’ente pubblico competente (es. concessione edilizia
rilasciata dal Comune).
Per
quanto riguarda le unità facenti parte dell’organico medio annuo, da fissarsi
in misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando di gara, la
norma deve essere interpretata alla luce di quanto previsto dall’art. 90, co.
1, lett. d), del Codice, ai sensi del quale è ammessa la partecipazione alle gare
di liberi professionisti (singoli o associati), i quali, proprio in virtù loro
natura giuridica, non dispongono di un organico di personale/tecnici. Al citato
requisito dell’organico deve, pertanto, essere necessariamente data una lettura
in ragione della tipologia diversa tipologia di soggetti partecipanti alla
gara. Il requisito va dunque inteso come organico medio annuo negli ultimi tre
anni per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti
e società di ingegneria) e come possesso delle unità minime stimate nel bando
per i liberi professionisti. Questi ultimi potranno raggiungere il numero di
unità fissate nel bando di gara mediante la costituzione di un raggruppamento
temporaneo di professionisti.
Si
evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta
valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi
deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico
idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più
ampia partecipazione alla gara.
Va
ricordato, infine, che, qualora la progettazione di cui alla classe I categorie
a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico
sottoposti a vincoli culturali la progettazione, ai sensi dell’art. 52, del
regio decreto del 23 ottobre 1925, n. 2537, è riservata ai laureati in
architettura (Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2006, 5239).
CLASSI, CATEGORIE E
TARIFFE PROFESSIONALI.
Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i
criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la
precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell’ambito della stessa
categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi
da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da
ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia
almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Esemplificando,
l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10),
caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a
comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità,
quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità,
quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari
a 1,15).
Tale
criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che “gradi di
complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore
all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra,
applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”,
“strutture”, “viabilità”, non appaiono estensibili ad ulteriori categorie
(“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria
convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a
titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di
impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la
realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano
caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come
dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui
alla l. 143/1949.
In
relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti,
tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rileva l’esigenza
che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che
possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.
In
particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m.
143/2013, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le
opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale
erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica
ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di
cui alla tabella dell’art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero
riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la
complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.
Nella
determinazione Avcp n. 5/2010, tale questione è stata già affrontata,
evidenziando come «molte stazioni appaltanti, in passato, hanno interpretato
l’articolo 14, della legge n. 143/1949, in modo discutibile, per ridurre i
corrispettivi di progettazione al di sotto dei minimi tariffari allora
inderogabili. Per esempio gli ospedali sono stati considerati come appartenenti
alla classe I categoria c) e non alla categoria d) [….]. Pertanto, nei bandi
occorre precisare che i requisiti sono dimostrati, oltre che con progetti
valutati dalle stazioni appaltanti classe I categoria d), anche sulla base di
progettazioni di opere che le stazioni appaltanti hanno considerato
appartenenti alla classe I, categoria c)».
Tale
criterio deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei
requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando
come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in
relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della
prestazione professionale svolta.
Infine,
si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l’obbligo per le stazioni
appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e
architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale
determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da
affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò, oltre che per
evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue ed
adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una
sottostima dell’importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di
importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso procedure più
rigorose imposte dalla corretta determinazione dell’importo da porre a base di
gara.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. Per gli affidamenti superiori a
100.000 euro il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come
espressamente indicato all’art. 266, del Regolamento, appare il più idoneo
a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte
dagli operatori economici. La stessa premessa al Regolamento, recita, tra
l’altro, che «Ritenuto che, in relazione all’articolo 266, comma 4, la
disposizione che configura il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l’affidamento
dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di
specifici servizi che richiedono una valutazione dell’offerta non limitata al
solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico
dell’offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario
nell’articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53,
rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve
disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi
specifici».
Tale
criterio è visto con favore anche dal legislatore comunitario che, con l’art.
67, della direttiva 2014/24, incoraggia l’utilizzo del c.d. criterio del
miglior “rapporto qualità/prezzo”.
Uno
degli aspetti controversi dell’utilizzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, o miglior rapporto qualità/prezzo secondo la
nuova direttiva, era legato all’esperienza pregressa, elemento ascrivibile ai
requisiti di natura soggettiva da valutarsi in sede di ammissione a cui la
giurisprudenza ha via via attribuito anche connotati di tipo “oggettivo” con
possibilità, quindi, di una sua valutazione anche in sede di aggiudicazione.
Con
particolare riferimento ai servizi di ingegneria, tale ultima interpretazione
trovava già conferma nella previsione contenuta all’art. 266, co. 1, lett. b),
n.1), del Regolamento, secondo cui l’offerta tecnica deve essere documentata da
«un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell’affidamento». Un’ulteriore conferma viene dalla nuova direttiva
2014/24, che, al considerando 94, ammette espressamente tale possibilità,
ribadita poi dall’art. 67, co. 2, lett. b). Si ritiene, quindi, che eventuali
criteri di valutazione tecnica connessi all’esperienza passata siano
ammissibili anche nel caso dei servizi tecnici, sempreché abbiano un’influenza
diretta sull’offerta e siano connessi all’oggetto della prestazione.
AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO.
L’art. 91, co. 2, del Codice stabilisce principi e regole per l’affidamento
degli appalti di importo inferiore a 100.000 euro. L’obbligo di rispettare i
principi generali richiamati, quali il principio di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, viene infatti indirizzato allo
svolgimento di una procedura, ancorché negoziata (cfr. art. 57, co. 6, del
Codice), da svolgere tra soggetti scelti sulla base di informazioni desunte dal
mercato, relative alle loro caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, e invitando almeno cinque
concorrenti, salva la facoltà della stazione appaltante di utilizzare le
ordinarie procedure aperte o ristrette. Ai sensi dell’art. 57, co. 6, del
Codice, inoltre, la selezione degli operatori economici deve avvenire nel
rispetto dei principi di concorrenza e rotazione.
Ulteriori
indicazioni sono poi fornite dall’art. 267, del Regolamento. In primo luogo la
disposizione stabilisce che la scelta dei soggetti da invitare deve avvenire
tramite gli elenchi di operatori economici, all’uopo costituiti, ovvero sulla
base di indagini di mercato finalizzate al singolo affidamento, assicurando il
pieno rispetto del principio di rotazione (cfr. comma 2).
Per
espressa previsione dell’art. 267, co. 3, nel rispetto del principio di
trasparenza, è necessario che all’istituzione dell’elenco di operatori
economici consegua un’adeguata pubblicità, secondo le modalità di cui all’art.
124, co. 5, del Codice, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per
la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:
-
il richiamo a quanto disposto dall’art. 253, del Regolamento, che vieta la
partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un
raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più
di un raggruppamento;
-
il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai
quali rivolgere la richiesta di offerta;
-
il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale;
-
la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le
tipologie progettuali previste dall’amministrazione, così come individuate in
sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano
concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.
Nell’avviso
le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle
classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si
intende suddividere l’elenco; nell’avviso può essere richiesto anche un
requisito minimo dell’esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende
suddividere l’elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere
l’aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di
pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in
possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso,
senza limitazioni temporali.
Anche
l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo
le medesime modalità dell’elenco degli operatori. Qualora non si intenda
invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti
nell’elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei
soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare,
con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quali la
rotazione e il sorteggio.
Nella
scelta degli operatori economici da invitare, sia essa effettuata mediante
l’elenco o tramite indagini di mercato, si ricorda la grande importanza del
rispetto dei principi generali richiamati dall’art. 267, co. 2, del
Regolamento: trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Pertanto,
nell’avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti
dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco
delle prestazioni effettuate negli anni precedenti - la dimostrazione del
possesso di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo
dell’incarico. L’art. 267, co. 9, prevede che la scelta dell’affidatario debba
essere resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sui siti
informatici di cui all’art. 66, co. 7, del Codice, entro un termine non
superiore a quello indicato nell’art. 65, co. 1, del Codice.
Gli incarichi di importo
inferiore a 40.000 euro
possono essere affidati secondo la procedura di cui all’art. 125, co. 11, del
Codice (cfr. art. 267, co. 10, del Regolamento e per la sua interpretazione la
determinazione Avcp n. 8/2011). In questo caso, il ribasso sull’importo della
prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore
economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del
caso.
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