Il
Tar Lazio, sezione II, con la sentenza n. 3068/2015 depositata il 23 febbraio
2015, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro l’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali per l'annullamento dei
provvedimenti che negavano l'accesso a una serie di atti.
Il
Tar Lazio ricorda che secondo l’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990, per “documento amministrativo”
si deve intendere “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
“Secondo
un consolidato orientamento (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 ottobre
2007, n. 5356; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 22 maggio 2012, n. 497) anche gli atti interni al procedimento,
compresi i pareri, sono soggetti al diritto di accesso degli interessati”.
Inoltre
“la giurisprudenza (ex multis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, Sez. Giur., 14
marzo 2014, n. 134; Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2011 n. 3812) ha ammesso
l’esercizio del diritto di accesso finanche
rispetto ai pareri legali, purché rappresentino un passaggio procedimentale
istruttorio di un procedimento amministrativo e vengano, quindi, ad innestarsi
nell’iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti
endoprocedimentali”.
I limiti all’accessibilità
degli atti interni sono stati precisati dalla giurisprudenza (Consiglio di
Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1663), che ha qualificato come atti sottratti
all’accesso le minute, intese come semplici appunti finalizzati alla redazione
di documenti veri e propri, e gli scritti informali (indipendentemente dalla
loro intestazione o dalla loro apparente qualifica) privi di firma o di sigla,
ancorché presenti nel fascicolo di ufficio, perché non costituenti “documenti
amministrativi” in senso proprio.
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