Con
la determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015, l'Autorità nazionale anticorruzione affronta la tematica dei rapporti
tra l'istituto del Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza)
e quello della stazione unica appaltante (SUA).
Il
contesto è quello dell'entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2014, n.
66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha
modificato le previsioni di cui all’art.33, comma 3-bis, del Codice Appalti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163),
successivamente oggetto di una nuova revisione ad opera dell'art. 23-bis della
legge 11 agosto 2014, n.114.
In virtù dell’art. 23-ter,
comma 1, della legge 114/2014, la novella si applica alle gare bandite dal 1°
gennaio 2015 per i servizi e le forniture ed alle gare bandite dal 1° luglio
2015 per i lavori; in forza del comma 3 inoltre, i comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
Con
riferimento a tale contesto normativo, si forniscono chiarimenti in ordine ai
rapporti tra gli istituti della centrale unica di committenza (CUC) e della
stazione unica appaltante (SUA) e, quindi in sostanza, circa la relazione
sussistente tra l’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis
del Codice e l’adesione alla SUA, laddove già istituita.
Altre
problematiche:
- la possibilità per i comuni di affidare,
convenzionandosi tra loro, le funzioni di centrali di committenza alla SUA già
individuata nel provveditorato alle opere pubbliche (anche con un’unica
convenzione), adempiendo, così, anche all’obbligo di cui all’art. 33, comma
3-bis del Codice Appalti. –
- l’ambito oggettivo di applicazione delle
previsioni di cui all’art. 33 comma 3-bis del Codice;
- la possibilità per i comuni, che
aderiscono ad unioni di comuni già esistenti, di procedere all’acquisizione di
lavori, beni e servizi mediante una delle altre modalità contemplate dal comma
3-bis;
- la possibilità per uno stesso comune,
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di avvalersi per le funzioni di
stazione appaltante di due enti distinti tra quelli indicati dal comma 3-bis
rispettivamente per l’acquisto di lavori, beni e servizi di importo inferiore o
superiore a 40.000,00 euro;
- l’applicabilità delle disposizioni del
d.l. 66/2014, ed in particolare dell’art. 8 e dell’art. 9, anche alle
concessioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali.
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