martedì 3 marzo 2015

FUNZIONE CONSULTIVA ANAC



Con il Comunicato del Presidente del 24 febbraio 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) rende noto che, in relazione al Regolamento contenente le modalità operative per l’esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e decreti attuativi ed in materia di contratti pubblici, adottato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 14 gennaio 2015, “saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i quesiti formulati dall’organo di vertice delle stazioni appaltanti o dei soggetti aggiudicatori, ovvero dai legali rappresentanti dei soggetti privati deputati ad esprimere all’esterno la volontà degli stessi”.
A titolo esemplificativo: Ministeri: Ministro, Segretario Generale, Direttore Generale; Enti Territoriali: Presidente della Giunta Regionale o Provinciale e Assessori, Sindaco e Assessori, Segretario Provinciale, Segretario Comunale, Segretario Generale, Direttore Generale; Università e altri istituti: Rettore, Preside, Direttore Amministrativo; Altre Autorità indipendenti e Agenzie: Presidente e Segretario Generale; Aziende Sanitarie: Direttore Generale, Direttore amministrativo; Soggetti Privati: Presidente e Amministratore Delegato. 
“Sono, altresì, legittimati a formulare istanza di parere il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile per la Trasparenza”. “L’Autorità si riserva in ogni caso di valutare la rilevanza dei quesiti, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sopra richiamato. I quesiti non trattati verranno comunque esaminati al fine dell’eventuale emanazione di atti di carattere generale”.
I quesiti possono essere trasmessi all’Autorità esclusivamente tramite servizio postale o con posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it.

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