Secondo la nuova formulazione del
comma 6 dell’articolo 49, come modificato dal terzo decreto correttivo del
Codice, il divieto di cumulo di più imprese in relazione ad un singolo
requisito è stato eliminato con riferimento agli appalti di servizi e
forniture, mentre per i lavori, come descritto nel paragrafo precedente,
è consentito l’avvalimento di una sola impresa ausiliaria per ciascuna
categoria di qualificazione e non è ammissibile per concorrente di utilizzare
in maniera frazionata i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che hanno consentito il rilascio dell’attestazione SOA .
Pertanto, negli appalti di servizi e
forniture, sulla base della citata normativa e della giurisprudenza prevalente,
non può escludersi, in linea di massima, la possibilità di frazionare i singoli
requisiti mediante l’avvalimento di più imprese ausiliarie (cfr. TAR Lazio,
Roma, sez. III quater, con la pronuncia del 29 marzo 2012 n. 3006). Si ritiene
opportuno evidenziare, tuttavia, la necessità che il requisito oggetto di
avvalimento risulti giuridicamente e materialmente frazionabile, senza svilirne
la tipicità e la connotazione.
Dubbi si sono posti sull’applicabilità
dell’avvalimento nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura. In
merito, come è stato più volte rammentato, secondo giurisprudenza ormai
consolidata, l’istituto dell’avvalimento ha portata generale; peraltro, l’art.
91 del Codice contiene un rinvio espresso alla disciplina generale contenuta
nella parte II, titolo I e titolo II del Codice stesso per quanto non
diversamente disposto dal capo medesimo. Di conseguenza l’avvalimento può
trovare applicazione anche ai servizi di ingegneria ed architettura, ed in
particolare ai requisiti previsti dall’articolo 263, comma 1, del Regolamento.
Si rammenta, tuttavia, che i cd “ servizi di punta” (art. 263, comma 1,
lett. c) del Regolamento) ai sensi del comma 8 dell’art. 261 del Regolamento
non sono frazionabili; di conseguenza, si può concludere nel senso che ognuno
dei due “servizi di punta” richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà
esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.
Si rammenta, inoltre, che
l’avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre
non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell’offerta: quindi, ad
esempio, sempre nel settore dei servizi di architettura ed ingegneria,
l’avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi previsti all’articolo
266, comma 1, lettera b), punto 1) del Regolamento che possono essere
considerati quale elemento di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
con relativa attribuzione di punteggio, ai sensi del comma 4, lett. a) del
medesimo articolo 266.
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