Parere dell’AVCP del 6/2/2013 n. 6
a) Il concorrente, secondo
classificato, munito, come tale, di un interesse qualificato, ai sensi e per le
finalità del sesto comma dell'art. 13 del Codice dei contratti, ha diritto di
accesso alla documentazione prodotta dal primo classificato, una volta approvata
l'aggiudicazione provvisoria. Non osta, di per sé, a tale diritto il fatto che
non sia stato inoltrato al concorrente primo classificato l'avviso di cui
all'art. 3 del DPR 184/2006.
b) Ai sensi del quinto comma, lettera
a), dell'art. 13, è preciso onere del concorrente fornire alla stazione
appaltante motivata e comprovata dichiarazione circa i segreti tecnici o
commerciali sottratti all'accesso che la propria offerta custodisce.
c) È consentito, però, anche contro la
volontà della ditta controinteressata, l'accesso al concorrente che lo chieda
in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale la richiesta
stessa viene formulata.
d) In virtù della enunciata complementarietà
tra la normativa generale e quella speciale del Codice dei contratti in tema di
accesso, le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella
disciplina della l. n. 241 del 1990 e del DPR 184/2006 devono trovare
applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie
(e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia)
in detto Codice, le quali trovino la propria ratio nel particolare regime
giuridico di tale settore, fermo restando comunque quanto detto nel secondo
alinea del paragrafo a).
e) Non è di certo legittimo il
comportamento della stazione appaltante che, in base all'opposizione
manifestata dal concorrente controinteresato, neghi l'accesso alla
documentazione amministrativa ed economica dell'offerta del concorrente
medesimo, che alcun segreto tecnico e/o commerciale contiene.
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