Il
profilo della corrispondenza tra le quote di partecipazione delle singole
imprese ad un raggruppamento e le quote di esecuzione del
lavoro/servizio/fornitura (e, quindi, la ripartizione delle relative capacità
tecniche ed economico-finanziarie) negli appalti di lavori, servizi o di
forniture necessita di alcune precisazioni.
Con
riferimento agli appalti di lavori pubblici, l’art. 37 del Codice, nel
disciplinare le modalità partecipative alle gare per l’aggiudicazione dei
contratti dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti,
prevede che «nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi
ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al
raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati
nel regolamento» (comma 3). Stabilisce, ancora, il comma 13 dello stesso art.
37 che, per i lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
«devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento».
Da
tali disposizioni e da quanto prescritto dal Regolamento (cfr. art. 92),
consolidata giurisprudenza, con riguardo
ai lavori pubblici, ha concluso che deve
sussistere una corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione (intese
come quelle quote percentuali minime che ogni soggetto deve dimostrare di
possedere per accedere alla procedura di gara), quote di partecipazione (intese
quali quote di partecipazione al raggruppamento) e quote di esecuzione dei lavori.
Tale
principio di corrispondenza, che discende direttamente da norme imperative e
prescinde dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria, comporta, quindi, l’obbligo di dichiarare
già in sede di offerta le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote
di esecuzione dei lavori, al fine di assicurare che la stazione appaltante
possa verificare il possesso dei requisiti di qualificazione delle singole
imprese in corrispondenza alle prestazioni che ciascuna deve eseguire e, al
contempo, evitare partecipazioni fittizie di imprese effettuate al solo scopo
di far conseguire l’aggiudicazione a soggetti privi delle necessarie
qualificazioni. D’altra parte, l’obbligo di indicare le suddette quote non
si traduce in un onere eccessivamente gravoso, risolvendosi in una mera
dichiarazione. Proprio in virtù della particolare valenza ad esso associata,
inoltre, il principio di corrispondenza si impone ai concorrenti senza alcuna
necessità di espressa previsione del bando di gara: quest’ultimo deve intendersi
in ogni caso conformemente integrato (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, 8
febbraio 2008, n. 416).
In
sintesi, dal combinato disposto dei commi 3 e 13 dell’art. 37 del Codice
consegue che, all’atto della partecipazione, deve essere formulata
l’indicazione delle quote partecipative al raggruppamento, dalle quali poter
desumere la quota parte dei lavori che saranno eseguiti da ciascun associato,
dovendo sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di
effettiva partecipazione al raggruppamento: l’indicazione delle quote di
partecipazione - e, conseguentemente dei lavori - si rivela, dunque, un
requisito di ammissione alla gara e deve provvedersi a tale incombente sin
dalla presentazione della domanda di partecipazione/offerta, non essendo
sufficiente che ciò avvenga in una fase successiva (cfr., ex multis, Cons. St.,
sez. V, 21 marzo 2012 n. 1597). Sulla base delle predette indicazioni
preventive e formali, avverrà la verifica della sussistenza della
qualificazione.
Si precisa, inoltre, che
l’impresa cooptata può eseguire i lavori, ma non assume lo status di
concorrente; essa, di conseguenza, non può acquistare alcuna quota di
partecipazione all'appalto e, quindi, non deve (e, in realtà, neppure può)
dichiarare la propria quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo.
Per
quanto concerne i servizi e le
forniture, l’art. 37, comma 4, del Codice prevede solo che debbano essere
specificate nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati: a seguito delle
modifiche apportate al comma 13 dell’art. 37 dall’art. 1, comma 2-bis, del d.l.
6 luglio 2012, n. 95 (nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto
2012, n. 135), infatti, l’obbligo di corrispondenza in fase di esecuzione vale
solo per i lavori pubblici.
L’obbligo
di specificazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, del Codice, deve ritenersi assolto sia in caso di
indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui
sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate sia in caso di
indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni
che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura
complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale
idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della
serietà e affidabilità dell’offerta, nonché a consentire l’individuazione
dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole
imprese raggruppate.
Così
come per i lavori pubblici, anche per i servizi e forniture, la violazione del
precisato obbligo di specificare le parti di prestazione da eseguire non
costituisce una violazione meramente formale. L’incidenza, anzi, risulta
sostanziale, considerata la rilevanza che tale specificazione acquista sulla
«serietà, affidabilità, determinatezza e completezza, e dunque, sugli elementi
essenziali dell’offerta, la cui mancanza, pena la violazione dei principi della
par condicio e della trasparenza, non è suscettibile di regolarizzazione
postuma» (cfr. Cons. St., ad. plen. n. 26 del 2012).
In
caso di procedure ristrette, negoziate o di dialogo competitivo o, più in generale,
nelle procedure nelle quali vi è una fase di cd. “prequalifica” a seguito della
quale la stazione appaltante sceglie i concorrenti da invitare, è comunque
necessario, a pena di esclusione, indicare le quote già nella domanda di
partecipazione, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del
possesso dei prescritti requisiti e la conseguente definizione dell’elenco
degli operatori cui inviare le lettere di invito a presentare offerta. Ai sensi
dell’art. 62, comma 5 del Codice, infatti, le stazioni appaltanti non possono
invitare candidati che non abbiano i requisiti richiesti. Quanto precede non
inficia la possibilità che intervenga una modificazione del raggruppamento sino
al momento della presentazione dell’offerta (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia,
sez. II, 10 agosto 2012, n. 1444). Difatti, nella fase precedente la
formulazione dell’offerta, il concorrente non assume alcun impegno particolare
in ordine alla partecipazione alla gara: anche in caso di invito da parte della
stazione appaltante, il concorrente resta libero di accoglierlo o meno (cfr.,
sul punto, T.A.R. Toscana, sez. I, 20 luglio 2011, n. 1254). Tale modificazione
non deve, comunque, riguardare l’impresa capogruppo, né incidere negativamente
sul livello dei requisiti di qualificazione del raggruppamento: è, quindi,
ammissibile modificare le quote di partecipazione all’interno del
raggruppamento, purché corrispondano alla qualificazione richiesta.
Nessun commento:
Posta un commento