Il decreto legislativo 15 novembre
2012 n. 218, recante disposizioni correttive al Codice delle leggi antimafia
(D.Lgs. 159/2011), ha previsto l'anticipazione al 13 febbraio 2013 dell'entrata in
vigore della normativa in materia di documentazione antimafia.
Con la circolare del 8 febbraio 2013 n. 11001/119/20, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti e prime
indicazioni interpretative sulle nuove norme sulla documentazione antimafia che
le imprese devono ottenere per la partecipazione alle gare d'appalto.
Il Ministero precisa che
l’applicazione delle nuove regole dipende dal periodo in cui si conclude la
fase istruttoria per il rilascio della documentazione antimafia. Se le
verifiche terminano prima del 13 febbraio valgono le vecchie norme e non sono
necessari documenti integrativi. Nel caso in cui l’istruttoria si svolga a
cavallo di questa data, gli atti compiuti restano validi, ma la Prefettura li
integra in base ai nuovi adempimenti richiesti.
Relativamente alle modalità per il
rilascio della documentazione antimafia, il Ministero, dopo aver sottolineato
che tutto il Codice antimafia era imperniato sullo strumento della Banca Dati
Nazionale – oggi ancora non disponibile - chiarisce che fino al momento in cui
la banca dati diventerà operativa, la documentazione sarà rilasciata
integralmente dalle Prefetture, attraverso il “Ced Interforze”.
Inoltre, se le Prefetture non
riscontrano nessun elemento indiziario che possa far sospettare
un’infiltrazione criminale, i documenti sono rilasciati entro 45 giorni. Al
contrario, in presenza di dubbi si apre una fase di accertamento che può durare
al massimo 30 giorni.
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