giovedì 4 aprile 2013

TERRE E ROCCE DA SCAVO


Il Decreto Ministeriale 161/2012, in vigore dal 6 ottobre 2012, regolamenta la gestione delle terre e rocce provenienti da attività di costruzione o dalla lavorazione di materiali lapidei.
Il Ministero dell’Ambiente con apposita nota chiarisce che il D.M. 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto, come stabilito anche dall’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
Per quanto riguarda l’applicabilità della procedura prevista nel decreto relativa ai materiali da scavo prodotti nell’ambito dei cosiddetti “piccoli cantieri” (cantieri sino a 6000 m³), il Ministero dell'Ambiente precisa che il decreto “non tratta l’argomento in quanto l’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall’art. 2, comma 45-bis. D.lgs. n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto”.

Il DM 161/2012 prevede che le terre e rocce da scavo, per poter essere considerate sottoprodotti, devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tali materiali;
b) essere utilizzate, in conformità al Piano di Utilizzo (PU):
1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale sono state generate, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) essere utilizzabili direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;
d) soddisfare i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4.
La sussistenza di queste condizioni deve essere dichiarata nel Piano di Utilizzo (PU) che va presentato all’Autorità Competente (AC) almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera.
Il PU deve contenere le informazioni indicate nell’Allegato 5.
Dal 6 ottobre 2012 risulta abrogata la procedura delineata nell’art.186 del D.Lgs.152/2006, in attuazione dell’art. 39 del D.Lgs. 205/2010.
Se non si rispettano tutte le indicazioni del DM il materiale è rifiuto e deve essere gestito secondo quanto indicato nel D.Lgs. 152/2006.
Per i progetti di riutilizzo dei materiali da scavo autorizzati in base all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ancora in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto è previsto una procedura transitoria. Tali progetti infatti potranno essere assoggettati alla nuova procedura mediante la presentazione, entro il 4 aprile 2013, del Piano di Utilizzo. In caso contrario, potranno essere portati a compimento con le modalità della precedente disciplina (art.186).
Il deposito del materiale escavato in attesa dell’utilizzo può avvenire:
-       Nel sito di produzione
-       Nel sito/i intermedio/i
-       Nel sito di destinazione
-       Secondo precise prescrizioni tecniche (es. segnaletica)
-       In un sito esterno sul quale si effettua la caratterizzazione in determinati casi (Allegato 8).
In tutte le fasi successive all’uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dalla documentazione indicata nell’Allegato 6.
Secondo l’art.12, l’avvenuto utilizzo del materiale escavato è attestato dall’esecutore mediante dichiarazione sostitutiva in conformità all’Allegato 7. La dichiarazione deve essere conservata per 5 anni e deve essere resa entro il termine di validità del PU. Dell’avvenuto utilizzo deve essere data comunicazione all’AC.

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