Il Decreto Ministeriale 161/2012, in vigore dal 6 ottobre 2012, regolamenta la gestione delle terre e rocce
provenienti da attività di costruzione o dalla lavorazione di materiali
lapidei.
Il Ministero dell’Ambiente con apposita nota chiarisce che il D.M. 161/2012 non si applica al materiale da
scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto, come stabilito anche
dall’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
Per quanto riguarda l’applicabilità
della procedura prevista nel decreto relativa ai materiali da scavo prodotti
nell’ambito dei cosiddetti “piccoli cantieri” (cantieri sino a 6000 m³), il
Ministero dell'Ambiente precisa che il decreto “non tratta l’argomento in
quanto l’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così
come modificato dall’art. 2, comma 45-bis. D.lgs. n. 4 del 2008 indicava la
necessità di un diverso decreto”.
Il DM 161/2012 prevede che le terre e
rocce da scavo, per poter essere considerate sottoprodotti, devono rispondere
ai seguenti requisiti:
a) essere generate durante la
realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante, e il cui
scopo primario non è la produzione di tali materiali;
b) essere utilizzate, in conformità al Piano
di Utilizzo (PU):
1) nel corso
dell'esecuzione della stessa opera, nel quale sono state generate, o di
un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti,
rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti
fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi
produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) essere utilizzabili direttamente,
ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;
d) soddisfare i requisiti di qualità
ambientale di cui all'Allegato 4.
La sussistenza di queste condizioni
deve essere dichiarata nel Piano di Utilizzo (PU) che va presentato
all’Autorità Competente (AC) almeno 90 giorni prima dell’inizio dei
lavori per la realizzazione dell’opera.
Il PU deve contenere le informazioni
indicate nell’Allegato 5.
Dal 6 ottobre 2012 risulta abrogata
la procedura delineata nell’art.186 del D.Lgs.152/2006, in attuazione dell’art.
39 del D.Lgs. 205/2010.
Se non si rispettano tutte le
indicazioni del DM il materiale è rifiuto e deve essere gestito secondo quanto indicato
nel D.Lgs. 152/2006.
Per i progetti di riutilizzo dei materiali
da scavo autorizzati in base all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ancora in corso
di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto è previsto
una procedura transitoria. Tali progetti infatti potranno essere
assoggettati alla nuova procedura mediante la presentazione, entro il 4 aprile
2013, del Piano di Utilizzo. In caso contrario, potranno essere portati a
compimento con le modalità della precedente disciplina (art.186).
Il deposito del materiale escavato in
attesa dell’utilizzo può avvenire:
-
Nel
sito di produzione
-
Nel
sito/i intermedio/i
-
Nel
sito di destinazione
-
Secondo
precise prescrizioni tecniche (es. segnaletica)
-
In
un sito esterno sul quale si effettua la caratterizzazione in determinati casi
(Allegato 8).
In tutte le fasi successive all’uscita
del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è
accompagnato dalla documentazione indicata nell’Allegato 6.
Secondo l’art.12, l’avvenuto utilizzo
del materiale escavato è attestato dall’esecutore mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità all’Allegato 7. La dichiarazione deve essere conservata
per 5 anni e deve essere resa entro il termine di validità del PU. Dell’avvenuto
utilizzo deve essere data comunicazione all’AC.
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