Con la circolare 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13/11/2012 n.265, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito
chiarimenti interpretativi ed applicativi sull'applicazione
della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e
forniture, in ordine alle disposizioni di cui al dpr 5
ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti).
Le questioni affrontate dalla Circolare sono nove (1.
Affidamento in economia. Limiti di importo previsti dagli artt. 267, co. 10, e
334, co. 1, d.P.R. n. 207/2010. Servizi di architettura ed ingegneria. 2)
Criteri di selezione dell’offerta per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro; 3) La
“forcella” nelle procedure ristrette relative a servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria; 4) Avvalimento in servizi e forniture nei
settori ordinari e speciali. 5) Avvalimento e subappalto; 6) Documenti da
allegare al contratto per l’acquisizione di beni e servizi. 7) Acquisizione del
DURC per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.
8) Verifica triennale. Partecipazione delle imprese alle procedure selettive.
9) Costi della sicurezza e utili d’impresa - Art. 131 del d.lgs. n. 163/06 -
Allegato XV, punto 4, d.lgs. n. 181/2008 - Art. 32, d.P.R. n. 207/2011)
Si richiama qui l’attenzione sul tema
del rapporto (e della relativa disciplina) tra avvalimento e subappalto.
Come rammenta la Circolare, quanto
previsto dall’art. 49, comma 10 del Codice dei contratti (Art. 49 avvalimento
(artt. 47 e 48, dir. 2004/18; Art. 54, dir. 2004/17) “10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa
alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa
ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti
prestati.” (articolo così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del
2007 ) non può essere inteso in deroga all’art. 118 del medesimo Codice,
in forza del quale è consentita la partecipazione ai concorrenti con
dichiarazione di subappalto nei limiti previsti dalla norma (Art.118. Subappalto, attività che non
costituiscono subappalto e tutela del lavoro - 2. La
stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le
singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo
importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni
previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni
nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria
prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in
misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma
in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture,
tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto.)
L’art. 49
prevede due diverse modalità di partecipazione alla gara:
1. Ai concorrenti è consentito
partecipare mediante avvalimento;
2. L’avvalimento precedentemente utilizzato
può essere trasformato in subappalto allorché il concorrente possa, in sede
esecutiva, trasformarlo n subappalto decidendo di chiedere al terzo un maggior
apporto, nell’ipotesi in cui i compiti organizzativi assunti mediante
l’avvalimento si rivelino di difficile realizzazione. Quest’ultima facoltà non
può, tuttavia, essere esercitata in modo automatico, dovendo l’appaltatore
proporre l’istanza prescritta e rispettare le disposizioni di cui all’art.118
del Codice.
Ciò premesso, vediamo come la
Circolare interpreta la soglia del trenta per cento di cui all’art.118, comma
2:
- il limite del trenta per cento è
applicabile alla quota lavori della categoria prevalente;
- per i servizi e le forniture la
quota è riferita all’importo complessivo del contratto;
- è possibile ricorrere al
subappalto per opere diverse dai lavori prevalenti, per le quali siano
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali qualora una o
più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale
dei lavori. (Art. 37. Raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari di concorrenti: (omissis) comma 11. Qualora
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi
in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari
non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il
subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo; il
regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i
requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono
essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale
subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di
subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al
subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti
del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo
periodo”);
- per le altre categorie scorporabili
non è prefissato alcun limite;
- per i servizi e le forniture la
quota è riferita all’importo complessivo del contratto.
L'impianto proposto, suggerisce la
Circolare, comporta l'impossibilità di trasformare un avvalimento attivato
per metà dei requisiti di gara in un subappalto del cinquanta per cento; in
simili circostanze il soggetto interessato potrà, invece, mutare in subappalto
una quota del trenta per cento, utilizzando l’avvalimento per la quota
differenziale.
Infine, un avvalimento al dieci per
cento dei requisiti, pure essendo il limite prefissato (dall’art. 49, comma 10)
al trenta per cento, non potrà trasformarsi in un subappalto superiore
all’importo dell’avvalimento medesimo.
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