Si può ricorrere all’avvalimento anche
nelle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Lo ha
chiarito l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con la determinazione 2/2012.
L’Authority ha ricordato infatti che
l’avvalimento ha una portata generale e che nell’articolo 91 del Codice
Appalti, sulle procedure di affidamento, c’è un rinvio espresso alla disciplina
generale contenuta nei titoli primo e secondo del Codice.
Ne consegue che l’istituto dell’avvalimento può essere applicato anche ai
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per la partecipazione
alle gare, contenuti nell’articolo 263 comma 1 del Regolamento di attuazione
del Codice Appalti.
Ciò significa che per dimostrare il fatturato globale, il personale annuo e lo
svolgimento di altri servizi negli ultimi dieci anni, ci si può avvalere delle
risorse messe a disposizione da un soggetto ausiliario.
L’Authority ha però specificato che i “servizi di punta” indicati dall’articolo
263 comma 1 lettera c non sono frazionabili. Si tratta della redazione del
progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del
piano di sicurezza e di coordinamento nonché delle attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, della direzione dei lavori,
del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché degli altri
servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e
controlli.
Ognuno dei due “servizi di punta” richiesti per ciascuna classe e categoria dai
requisiti per la partecipazione alla gara dovrà quindi essere stato svolto
interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.
L’Autorità di Vigilanza ha anche spiegato che l’avvalimento è possibile per
provare i requisiti necessari per la partecipazione a una gara, ma non è
ammissibile in relazione agli elementi dell’offerta.
Come indicato dall’articolo 266, comma 1, lettera b, punto 1 del Regolamento,
durante la partecipazione a una procedura aperta o negoziata con bando,
l’offerta tecnica deve essere consegnata in una busta contenente un numero
massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, scelti fra interventi affini a quelli oggetto
dell'affidamento.
Questo vuol dire che i tre servizi da allegare all’offerta, volti alla
dimostrazione della capacità tecnica, devono essere stati svolti dal
concorrente e non dal soggetto ausiliario.
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