Il d.lgs. n. 6/2007, c.d. primo
decreto correttivo al Codice, ha rimosso il divieto di subappalto all’impresa
ausiliaria, novellando il comma 10 dell’art. 49, chiarendo, cosi, che il
subappalto può costituire un modulo attraverso il quale si concretizza
l’avvalimento.
Nell’attuale formulazione, infatti, la norma prevede che “Il
contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla
quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati”.
Per
quanto riguarda l’interpretazione dell’inciso “nei limiti dei requisiti
prestati”, si ritiene che esso faccia riferimento al principio generale per il
quale l’impresa non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti
quelle correlate ai requisiti posseduti e, in caso il subappaltatore sia anche
impresa ausiliaria, portati in dote al concorrente attraverso l’avvalimento. In
sostanza, la disposizione conferma solo il limite generale, previsto
dall’ordinamento, della corrispondenza tra requisiti posseduti e prestazioni
eseguibili sulla base dei predetti requisiti e va rapportata alla disciplina
generale del subappalto.
La disposizione è infatti estremamente essenziale e
non si preoccupa del coordinamento con la disciplina dell'art. 118 del Codice
in materia di subappalto: tale ultima disposizione, partendo dall’assunto
secondo cui il soggetto affidatario di un contratto pubblico non può cederlo,
ma deve eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture in esso
comprese, permette il ricorso all’istituto del subappalto per un ammontare non
superiore al 30 per cento del valore del contratto o della categoria prevalente
per i lavori pubblici. Altre disposizioni prevedono poi limiti al subappalto
per i lavori pubblici nel caso il concorrente non sia in possesso di adeguata
qualificazione (art. 37, comma 11 del Codice). Il medesimo articolo 118 del
Codice prevede inoltre numerosi vincoli e condizioni che limitano l’utilizzo
dell’istituto.
L’eterogenea struttura degli istituti evidenzia il diverso ruolo
dell’impresa ausiliaria, nei confronti della stazione appaltante, rispetto a
quello normalmente assunto dall’impresa subappaltatrice che, come noto, è
titolare di un rapporto derivato dal contratto principale. Come sopra
rammentato, nell’avvalimento, invece, l’impresa ausiliaria non è semplicemente
un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare non soltanto
verso l’impresa concorrente ausiliata ma anche verso la stazione appaltante,
essendo, inoltre, prevista una responsabilità solidale tra il concorrente e
l’impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante stessa, i cui
limiti, sono, peraltro, discussi, dove, invece, nel subappalto il soggetto
responsabile verso l’amministrazione è la sola impresa appaltatrice, in quanto
parte del contratto.
Anche se la previsione della
responsabilità solidale e delle altre garanzie sopra individuate avrebbe potuto
condurre il legislatore ad un diverso assetto della materia, l’utilizzo del
subappalto, anche nel perimetro tracciato dall’avvalimento, deve essere
coordinato con le prescrizioni contenute nell’art. 118 del Codice e nelle norme
regolamentari (art. 170 del Regolamento) che dettano la disciplina
pubblicistica del subappalto, non espressamente derogate dalla disciplina
sull’avvalimento. Tale istituto si muove su un piano diverso sotto il profilo
strutturale in quanto mezzo per qualificare un concorrente in relazione ad una
specifica gara, altrimenti privo di requisiti; concorrente che, se consegue
l’aggiudicazione, esegue il contratto (“il contratto è in ogni caso eseguito
dall’impresa aggiudicataria”) (10).
Il subappalto, quindi, non potrà superare i limiti
previsti dal Codice e dal Regolamento e sarà sottoposto alle condizioni ivi
previste in fase di esecuzione del contratto (11). Ne consegue che, a normativa vigente, mentre in fase di
qualificazione il concorrente può utilizzare liberamente l’avvalimento, qualora
esso si concretizzi in subappalto, quest’ultimo incontra i limiti previsti
dalla disciplina speciale pubblicistica per esso stabilita.
Deve ritenersi, inoltre, escluso il
ricorso all’avvalimento nell’ambito del subappalto. L’avvalimento, infatti, è
un istituto che consente al concorrente di integrare i propri requisiti in sede
di gara. Il subappalto, invece, rappresenta una modalità di esecuzione dei
lavori mediante affidamento da parte di un soggetto già in possesso dei requisiti
ad un altro soggetto che realizzerà parte della prestazione.
1 commento:
LAVORI IN SUBAPPALTO IN ROMANIA, SCAVI PER AQUA, FOGNATURE, EPURAZIONE O LA FIBRA OTTICA, EDILIZIA GENERALE E VARI.
CONTATATTECI SUBITO, FACIAMO ANCHE GARE DI APPLATO, ATI E ALTRE VARIANTE, TASSE BASISIME IN ROMANIA. CERCHIAMO SOLO DITTE
SERIE, POSIAMO OTTENERE NOI ISO 9001 E 14001.
www.ronconsist-est.com
Posta un commento