Con il Comunicato alle SOA n. 80 del 27/03/2013, l'AVCP fornisce importanti indicazioni interpretative della
normativa in materia di qualificazione delle imprese nella categoria OG 11 -
Impianti tecnologici, dettata dal D.P.R. 207/2010, con particolare riferimento
all'art. 79 ed alla luce delle innovazioni introdotte dal comma 16 del medesimo
articolo.
Con riferimento a quanto previsto
dall'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, l'Autorità ritiene che solo
nella dimostrazione dell’idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5,
lettere b) e c), l’impresa deve dimostrare di possedere «…
per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo
OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la
percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti
dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: -
categoria OS 3: 40 %; - categoria OS 28: 70 %; - categoria OS 30: 70 %».
Seguendo tale impostazione, pertanto,
il riconoscimento del requisito dell’art. 79, comma 5 lettera b),
nella specifica categoria OG11 risulta ancorato unicamente alla verifica
dell’esecuzione di lavori di importo non inferiore al 90% con riferimento
alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS 30.
L’impresa dovrà,
dunque, dimostrare di avere eseguito lavori in OS3 per un importo pari al
90% del 40% della classifica richiesta in OG11, in OS28 e in OS30 per un
importo pari al 90% del 70% della medesima classifica richiesta in OG11.
Le medesime considerazioni valgono per
la dimostrazione dei parametri di cui all’art. 79, comma 5, lettera c), laddove
anche in relazione a tale requisito la verifica deve riguardare esclusivamente
l’esecuzione di singoli lavori pregressi in relazione alle tre categorie
specialistiche di cui si compone l’OG11.
Dunque, l'impresa dovrà comprovare di
avere eseguito un lavoro in OS3 pari al 40% del 40% della classifica richiesta
in OG11 e un lavoro rispettivamente in OS28 e OS30 pari al 40% del 70%
della medesima classifica, ovvero due lavori pari al 55% delle percentuali
richieste per ciascuna delle categorie specialistiche (40% o 70%), ovvero tre
lavori pari al 65% delle medesime percentuali.
In merito alla documentazione da
esibire per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica, l'utilizzo di
certificati di esecuzione dei lavori (CEL) relativi alla categoria OG11 risulta
in linea con la previsione dell’art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, laddove
la stessa norma prevede che i medesimi CEL afferenti alla categoria OG11,
devono indicare l’importo complessivo dei lavori realizzato nella suddetta
categoria generale, nonché la suddivisione di tale importo nelle singole
categorie specialistiche.
Di conseguenza, fermo restando il principio che la verifica dell’adeguata idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c) deve riguardare unicamente le singole categorie specialistiche di cui si compone la categoria OG11, non risulta consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS30.
Di conseguenza, fermo restando il principio che la verifica dell’adeguata idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c) deve riguardare unicamente le singole categorie specialistiche di cui si compone la categoria OG11, non risulta consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS30.
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