Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226)
Art. 95.
Disposizioni relative ai contratti pubblici
1. Se taluna delle situazioni da cui
emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4,
ed all'articolo 91, comma 6,
interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad
un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o
di sospensione di cui all'articolo 67 non
operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta
impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del
contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano
successivamente alla stipulazione del contratto.
2. Le disposizioni del comma 1 si
applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.
3. Il prefetto della provincia
interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera a) è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della
pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle
imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa,
nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle
situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4,
ed all'articolo 91, comma 6,
comporta il divieto della stipula del contratto, nonché del subappalto, degli
altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati,
indipendentemente dal valore.
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