Dal
combinato disposto del comma 8 e 11 dell’art. 118 del Codice dei Contratti, si
evince che tutti gli affidamenti assegnati in regime di subappalto devono
essere preventivamente autorizzati dalla SA, i cui tempi di rilascio dipendono
dall’importo da affidare, stabilito rispettivamente in 30 gg. se lo stesso è
superiore al 2% appaltato o a centomila euro e in 15 gg. in caso contrario;
inoltre, le forniture con posa in opera e i noli a caldo sono considerati
subappalti se la mano d’opera è al di sopra del 50% dell’importo da affidare e
a condizione che le opere da realizzare siano superiori al 2% del totale
appaltato o a centomila euro.
I contratti, diversi da quelli sopra indicati, sono considerati sub contratti, per i quali l’ultima parte dell’art.18, comma 12, sancisce, che “…È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”; pertanto, l’impresa appaltatrice, correttamente, nei casi di affidamento di sub contratti, ha inviato alla SA un’istanza contenente quanto sopra riportato.
I contratti, diversi da quelli sopra indicati, sono considerati sub contratti, per i quali l’ultima parte dell’art.18, comma 12, sancisce, che “…È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”; pertanto, l’impresa appaltatrice, correttamente, nei casi di affidamento di sub contratti, ha inviato alla SA un’istanza contenente quanto sopra riportato.
I
sub contratti che sono assimilabili a subappalti sono solo quelli per i quali
la mano d’opera è al di sopra del 50% dell’importo da affidare e a condizione
che le opere da realizzare siano superiori al 2% del totale appaltato o a
centomila euro; pertanto, indipendentemente se le opere il cui importo sia
superiore al 2% dell’intero appalto o a centomila euro, l’importo della mano
d’opera e del personale deve essere sempre superiore al 50% del totale
affidato, e in tal caso la SA deve rilasciare apposita autorizzazione in regime
di subappaltato.
TAR
Molise, Sezione I - Sentenza 10/03/2011 n. 110
A
tenore del combinato disposto dell’art. 49, comma decimo e dell’art. 118, comma
11, del D.Lgs. n. 163/2006, è vietato il subappalto, vale a dire ogni attività
con impiego di manodopera, di importo superiore al due per cento dell’appalto
principale. Sennonché, si ha subappalto quando la ditta appaltatrice, una volta
stipulato il contratto con la stazione appaltante, demanda ad altro soggetto
l’esecuzione di attività rientranti nell’appalto stesso, non già quando il
soggetto si rifornisce di beni prodotti da altra azienda, poiché ciò non
provoca il trasferimento della posizione contrattuale dell’appaltatore, né costituisce
elusione o raggiro dell’impegno assunto dall’appaltatore con il contratto .
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